Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 14539 del 12 maggio 2020 (UP 18 feb 2020)
Pres. Ramacci Est. Galterio Ric. Lecce
Urbanistica.Manufatti leggeri o prefabbricati
Devono ritenersi escluse dalla nozione di costruzione le installazioni di manufatti leggeri o prefabbricati, purché, come conferma l’utilizzo della disgiuntiva “o” nell’art. 3 delTU edilizia, siano “diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” o "ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti”. Ed invero non sono qualificabili certamente come temporanee le esigenze di ristoro cui è preordinata l’attività esercitata dal titolare della concessione in favore degli utenti del lido balneare per l’intera stagione estiva che, a dispetto della limitazione del periodo temporale di novanta giorni, si ripete ogni anno, e ciò indipendentemente dalla possibilità di agevole rimozione dell'opera dal luogo di ubicazione, né un chiostro adibito a bar sulla spiaggia può rientrare nell’ambito della disciplina limitatrice, prevista per “le strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti…in conformità alle leggi regionali di settore”, locuzione questa inserita dall’art. 52 L. 221/2015, essendo tale norma riferita ai soli manufatti che si trovino all'interno di strutture ricettive all'aperto, destinate cioè ad alloggio degli avventori.
Consiglio di Stato Sez. II n.2963 del 11 maggio 2020
Rifiuti.TARSU
In materia di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rientra nella competenza della Giunta comunale la determinazione delle relative tariffe della TARSU avente natura di tributo, in quanto l’art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Consiglio comunale il potere di istituire e dettare l’ordinamento dei tributi e, quindi, la fissazione dei criteri di determinazione della tariffa secondo coefficienti qualitativo-quantitativi di produzione dei rifiuti, con esplicita esclusione della determinazione delle relative aliquote
Cass. Sez. III n. 14750 del 13 maggio 2020 (CC 22 gen 2020)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. PM in proc. Comelli
Rumore.Responsabilità gestore di un pubblico esercizio
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento, come l’attuazione dello “ius excludendi” e il ricorso all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica; a tal fine, poiché l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale, occorre che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte dell’agente. Ciò implica un’adeguata verifica in sede di merito, volta ad accertare la consistenza degli spazi fruibili dagli avventori, la tipologia delle emissioni sonore e le iniziative assunte dal gestore del locale per eliminarle o almeno per contenerle
Acquisizione al patrimonio comunale dei fabbricati abusivi secondo l’art. 31 del T.U. edilizia n. 380 /2001
di Antonio VERDEROSA
Consiglio di Stato Sez. II n. 2964 del 11 maggio 2020
Ambiente in genere.Industrie insalubri
Le disposizioni degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, attribuiscano al Sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate “insalubri” per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza . Inoltre, l’autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità
Cass. Civile Sez. U Ord. n. 8092 del 23 aprile 2020 (Ud. 8 ott 2019)
Pres.Petitti Est. Bisogni Ric. Scarlino Energia spa
Danno ambientale.Riparto della giurisdizione
L'art 310 del d.lgs. n. 152/2006 nel prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di danno ambientale, si riferisce alla sola ipotesi in cui i provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'Ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale siano impugnati dai soggetti portatori di un interesse alla tutela ambientale indicati dal precedente art. 309. Rimane invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui l'azione sia promossa da soggetti a cui il fatto produttivo del danno ambientale abbia recato un danno personale alla salute o alla proprietà secondo quanto previsto dall'art. 313.7 del d.lgs. n.152/2006. La pubblica amministrazione non ha un rapporto di supremazia nei confronti dei soggetti terzi rispetto all'attività soggetta alla sua autorizzazione e controllo e non può pertanto ledere nè affievolire con i suoi provvedimenti diritti soggettivi fondamentali come il diritto alla salute o diritti reali come quello di proprietà, la cui tutela dalle immissioni è già bilanciata rispetto al diritto di utilizzazione delle proprietà confinanti sulla base del parametro della tollerabilità. E' erroneo pertanto distinguere, ai fini del riparto di giurisdizione, l'ipotesi in cui la nocività o intollerabilità derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi, che rendono possibile l'esercizio della attività, dalla ipotesi in cui, al contrario, l'esercizio dell'attività sia in concreto conforme ai provvedimenti amministrativi che la legittimano e regolano. Nel primo caso il Giudice ordinario sarà tenuto a sanzionare, inibendola o riportandola alla conformità, l'attività rivelatisi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, nel secondo caso dovrà disapplicare quest'ultima e imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminare le conseguenze nocive o intollerabili in danno dei terzi. (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
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