Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 13320 del 30 aprile 2020 (UP 13 dic 2019)
Pres. Izzo Est. Liberati Ric. De Luca ed altro
Rumore.Attività svolta in ambito condominiale
Perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio. La circostanza che solo alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati non esclude la configurabilità del reato allorquando sia stata accertata l’idoneità delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo indeterminato di persone, quali gli abitanti dell’area circostante il locale, con la conseguente incidenza della condotta sulla tranquillità pubblica e la lesione dell’interesse protetto dalla disposizione, che è costituito, appunto, dalla quiete e dalla tranquillità pubblica.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2806 del 4 maggio 2020
Acque.Tariffa servizio idrico integrato
La tariffa costituisce il corrispettivo del SII (servizio idrico integrato) ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, di modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (con la precisazione che qualche componente della tariffa deve, poi, anche contemplare il carico ambientale, in applicazione del noto principio eurounitario “chi inquina paga”).
Cass. Sez. III n. 13324 del 30 aprile 2020 (UP 23 gen 2020)
Pres. Izzo Est. Mengoni Ric. Coletti
Aria.Immissioni moleste di vapori e fumi
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 674 cod. pen. per le attività produttive occorre distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di "stretta tollerabilità", mentre laddove l'attività è esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 cod. civ. Qualora sia riscontrata l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di questa, una responsabilità potrà comunque sussistere qualora l'azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l'impatto sulla realtà esterna
TAR Toscana Sez. III n. 536 del 5 maggio 2020
Urbanistica.Sanzione pecuniaria e acquisizione coattiva
Il vincolo di destinazione apposto dal legislatore ai proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 31 co. 4-bis d.P.R. n. 380/2001 – proventi che, a norma del comma 4-ter dello stesso art. 31 “sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico” – comporta che le sanzioni in questione abbiano il solo scopo di munire le amministrazioni interessate dei mezzi finanziari occorrenti per procedere alla esecuzione d’ufficio degli ordini di demolizione non eseguiti spontaneamente, e ha dunque una funzione complementare rispetto all’acquisizione coattiva alla mano pubblica dei manufatti abusivi e delle relative aree di sedime. Il combinato disposto delle misure reale e pecuniaria costituisce un duplice deterrente che si giustifica in ragione della necessità, non irragionevolmente avvertita dal legislatore nazionale, di addossare al trasgressore tutte le conseguenze dannose della condotta illecita, vale a dire il pregiudizio arrecato ai beni territoriali, da un lato, e i costi di ripristino, dall’altro, scongiurando il rischio di una tutela ineffettiva dell’interesse generale, senza che per questo possa parlarsi di un indebito bis in idem.
Cass. Sez. III n. 13121 del 28 aprile 2020 (UP 6 feb 2020)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Giordano
Rifiuti.Responsabilità del sindaco per gestione illecita
In tema di responsabilità del sindaco per gestione illecita di rifiuti va considerata la distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, che delinea un quadro generale di riparto di responsabilità, rispetto al quale la responsabilità del Sindaco o va rinvenuta in concreto, in ragione della adozione diretta di iniziative idonee a determinare un effettivo contributo alla gestione incriminata, oppure, in presenza di una gestione effettuata attraverso soggetti interposti, viene in rilievo attraverso il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente
TAR Lazio (RM) Sez. I-quater n.4590 del 4 maggio 2020
Ambiente in genere.Obblighi di caratterizzazione e bonifica
Una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità affermando, altresì, che è, quindi, necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell’inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all’effetto consistente nella contaminazione, accertamento che presuppone un’adeguata istruttoria non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile in ragione di tale sola qualità. Appare quindi preminente il necessario e preventivo accertamento della qualità di soggetto responsabile dell’inquinamento in capo ad un determinato soggetto prima della imposizione di eventuali obblighi di caratterizzazione e bonifica.
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