Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 12037 del 14 aprile 2020 (CC 4 feb 2020)
Pres. Liberati Est. Scarcella Ric. Mafera
Urbanistica.Ordine di demolizione ed alienazione del manufatto da abbattere
L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell’opera abusiva, impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell’art. art. 31, co. 9, D.P.R. n. 380/2001, non subisce gli effetti scaturenti da eventuale alienazione del manufatto, anche se anteriore allo stesso provvedimento giurisdizionale. Ciò in quanto, il suddetto ordine, non possiede natura di sanzione penale, nel senso definito nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e dalla relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo (per tutti: G.C., 8 giugno 1976, C-5100/71, Engel and Others v. the Netherlands). Una tale qualificazione è esclusa in quanto mediante lo stesso non si intende punire la condotta del trasgressore: l'intervento del giudice penale è, piuttosto, finalizzato al ripristino dell'assetto originario del territorio, alterato dall'intervento edilizio abusivo. L’elemento centrale è da individuare nell’oggetto del provvedimento, rectius l'immobile da eliminare, prescindendosi invece dall'individuazione di responsabilità soggettive. L’ordine di demolizione ha, dunque, carattere reale e natura di sanzione amministrativa, con autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. La sua esecuzione è doverosa nei confronti di tutti i soggetti che, in quanto in rapporto con il bene, vantano sullo stesso un diritto reale ovvero personale di godimento. La realità del provvedimento de quo determina l’irrilevanza della colpevolezza del destinatario, potendo e dovendo lo stesso essere eseguito anche nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato, sicché la sua operatività non potrebbe in alcun modo essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile
TAR Lombardia (MI) Sez.II n. 580 del 31 marzo 2020
Urbanistica.Installazione di un’ascensore all’esterno di un condominio
L’installazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa. Ne discende che la realizzazione di un ascensore non concorre alla creazione di volume o di superficie aventi rilievo in ambito edilizio, non generando tale opera un autonomo carico urbanistico.
Cass. Sez. Un. n. 13539 del 30 aprile 2020 (Ud. 30 gen 2020)
Pres. Carcano Est. Andreazza ric. Perroni
Urbanistica.Lottizzazione abusiva prescrizione e confisca
La confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001
Cass. Sez. III n. 11561 del 7 aprile 2020 (UP 16 gen 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Gai Ric. Simonetti
Caccia e animali.Utilizzo di collare elettrico
L’utilizzo del collare elettrico integra il reato di cui all'art. 727 cod.pen., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale (fattispecie relativa a collare con applicati due elettrodi posti a diretto contatto con la pelle dell’animale privi di tappi di copertura)
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 392 del 24 marzo 2020
Beni culturali.Vincoli di tutela indiretta
In tema di prescrizioni di tutela indiretta dei beni culturali previste dal c.d. codice dei beni culturali e del paesaggio, l'art. 45 attribuisce all'Amministrazione la funzione di creare le condizioni affinché il valore culturale insito nel bene possa compiutamente esprimersi, senza altra delimitazione spaziale e oggettiva che non quella attinente alla sua causa tipica, che è di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, secondo criteri di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità. Tali criteri sono tra loro strettamente connessi e si specificano nel conseguimento di un punto di equilibrio identificabile nella corretta funzionalità dell'esercizio del potere di vincolo: perciò il potere che si manifesta con l'atto amministrativo deve essere esercitato in modo che sia effettivamente congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto. Scopo legale che, nel caso del vincolo indiretto, concerne la cosiddetta cornice ambientale di un bene culturale: ne deriva che il limite di legittimità in cui si iscrive l'esercizio di tale funzione deve essere ricercato nell'equilibrio che preservi, da un lato, la cura e l'integrità del bene culturale e, dall'altra, che ne consenta la fruizione e la valorizzazione dinamica
Le emissioni di sostanze pericolose
di Mauro SANNA
Pagina 506 di 651