Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
TAR Puglia (BA) Sez. III n. 348 del 2 marzo 2020
Urbanistica.Oneri concessori e caso di cambio d'uso
Ove non si autorizzi ex novo una costruzione a uso residenziale ma si realizzi un mutamento di destinazione d’uso senza opere, cioè meramente funzionale, dovrà tenersi conto - nella quantificazione degli oneri - degli stardards già garantiti; giacché, diversamente opinando, si determinerebbe un ingiustificato aggravio a carico dei richiedenti e un indebito arricchimento a vantaggio del Comune, dovendo individuarsi la finalità degli obblighi di cessione nell’esigenza di un corretto e ordinato svolgimento del tessuto edificato nei limiti prescritti dallo stesso Ente comunale in sede di pianificazione urbanistica. È significativo rammentare in proposito che gli Enti locali hanno l’obbligo di motivare l’imposizione di standards in misura superiore al minimo garantito dal D.M. n. 1444/68 (segnalazione INg. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 10441 del 23 marzo 2020 (CC 24 ott 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Andronio Ric. Colombo
Urbanistica. Revoca sospensione condizionale subordinata alla demolizione
In tema di sospensione condizionale, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia stata subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità; con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile
Tagliare alberi secolari non rappresenta alcuna urgenza
di Stefano DELIPERI
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 183 del 20 febbraio 2020
Ambiente in genere.Servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani
La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. n. 23/2011 ha dato attuazione alla L. 191/2009 e, ai fini dell’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.lgs. 152/2006, ha istituito l’ATERSIR, Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, articolato su due livelli con differenti funzioni di governo: a) il Consiglio d’Ambito e b) i Consigli Locali di livello provinciale. Il Consiglio d’Ambito è un organo collegiale esponenziale degli interessi degli Enti Locali che lo compongono i cui membri sono eletti dai Consigli Locali tra soggetti che ricoprono le cariche di Sindaci, Presidenti della Provincia, o Amministratori locali da loro delegati in via permanente; il Consiglio Locale è, invece, costituito dai Comuni della Provincia, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Città Metropolitana, rappresentata dal Sindaco metropolitano, o dagli Amministratori locali delegati. Nell’ambito del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (SGRU) ad ATERSIR è stato per legge demandato un ruolo centrale nella determinazione delle tariffe all’utenza: il Consiglio d’Ambito ha un ruolo istituzionale nella definizione e nell’approvazione dei costi totali del servizio, inclusi i costi di smaltimento di cui all’art. 16 comma 1 della L.R. n. 23/2011, e nell’approvazione del piano economico-finanziario sentiti i Consigli locali, nonché nell’assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio. Ne consegue che la normativa di riferimento attribuisce proprio ed esclusivamente ad ATERSIR la competenza alla determinazione dei costi del servizio SGRU (L.R. 23/12/2011, n. 23, all’art. 7, comma 5), comprensiva della fase di programmazione del servizio SGRU, determinazione integrale dei relativi costi e monitoraggio sull’andamento del servizio e delle tariffe. A tali fini, l’Agenzia mantiene un rapporto di Comunicazione costante con tutti i soggetti interessati alla gestione del servizio: i Comuni, l’utenza e i gestori, questi ultimi tenuti (come Hera nel caso in esame) a fornire ad ATERSIR con cadenza periodica informazioni in ordine alla gestione effettiva del servizio, come da DGR n. 754/2012. Pertanto, le determinazioni assunte dai medesimi costituiscono la risultante di un livello di coessenzialità funzionale in cui gli Enti locali stessi rappresentano l’elemento procedimentale di raccordo. (segnalazione e massima Avv.A.Biamonte).
Cass. Sez. III n. 9353 del 9 marzo 2020 (UP 8 gen 2020)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. Quagli
Beni Ambientali. Inquinamento luminoso e sonoro in aree protette
Non soltanto attraverso l’emissione di suoni di fortissima intensità, ma anche attraverso la proiezione verso l’alto, in plurime direzioni, di fasci di luci bianche e colorate, di pari intensità, può porsi in essere una condotta rientrante nella locuzione normativa di cui all’art. 6, co. 3, legge n. 394 del 1991 (“quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta”), integrante una violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, con compiuta integrazione del reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge.
Consiglio di Stato Sez. IV, n.1735 del 11 marzo 2020
Urbanistica. Sanatoria nel caso di intervento edilizio eseguito in base a permesso di costruire annullato in sede giurisdizionale
É rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la corretta interpretazione dell’art. 38, t.u. 6 giugno 2001, n. 380, nel senso di stabilire, nel caso di intervento edilizio eseguito in base a permesso di costruire annullato in sede giurisdizionale, quale tipo di vizi consenta la sanatoria che la norma prevede, ovvero l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui pagamento produce, ai sensi del comma 2 dell’articolo in questione, “i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria”, istituto che comunemente si chiama “fiscalizzazione dell’abuso” (segnalazione Ing. M. Federici)
Pagina 513 di 651