Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Gli interventi di manutenzione nel Testo unico dell’edilizia
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 10083 del 16 marzo 2020 (UP 21 nov 2019)
Pres. Izzo Est. Reynaud Ric. Galiazzo
Urbanistica.Sospensione dell'azione penale e sanatoria
La sospensione dell'azione penale relativa alle contravvenzioni urbanistiche finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, imposta dall'art. 45, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione al precedente art. 36, comma 3, non può superare i sessanta giorni previsti da tale ultima disposizione, anche se l’iter amministrativo sia di fatto proseguito. Irrilevante, poi, è che sia mancato il preavviso di diniego, perché l'art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 - che impone, prima dell'adozione di un provvedimento negativo, al responsabile del procedimento di comunicare all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda - non trova applicazione in tema di sanatoria edilizia, sicché il procedimento penale sospeso prosegue automaticamente in esito alla formazione del silenzio-rifiuto dopo l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla richiesta
Cass. civ. Sez. III n.4004 del 18 febbraio 2020 (ud. 4 nov. 2019)
Pres. Spirito Est. Fiecconi Ric. Rasom
Caccia e animali.Danni da circolazione fauna selvatica
In tema di responsabilità extracontrattuale, anche dopo l'entrata in vigore della I. n. 157 del 1992, essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., pertanto, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non tanto ex art. 2052 c.c., bensì in forza dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019). Conseguentemente, la pretesa di far discendere l'obbligo di predisporre dispositivi specifici, mirati ad avvisare del pericolo, ovvero a scoraggiare o a impedire l'attraversamento di animali selvatici a tutela degli utenti della strada, non potendo direttamente derivare dalla finalità di protezione delle specie animali e dall'attribuzione dei relativi poteri agli enti territoriali (nella specie la Provincia), non può che trovare fondamento in specifiche norme che impongono alla P.A., ad esempio in materia di circolazione sulla rete viaria, di adottare misure preventive a tutela di chi si trovi ad attraversare tali territori in una situazione di concreto pericolo. Ai fini dell'affermazione della responsabilità gravante sulla P.A., occorre quindi valutare se, nel caso specifico, vi sia stata violazione di un precetto che, in riferimento al caso di specie, imponeva alla p.a. di tenere una condotta di cautela e di salvaguardia dei fruitori della strada, certamente non correlata all'obbligo generale di protezione e gestione della fauna, ma alla situazione di rischio di attraversamento della fauna in concreto sussistente in quel territorio. 2.7. Sotto il profilo della condotta diligente che la P.A. è tenuta ad osservare rileva che, a tenore della norma di cui all' art. 84, co. 2, Reg. Codice della Strada, il segnale di pericolo deve essere installato « quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza » (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
TAR Marche Sez. I n. 180 del 11 marzo 2020
Urbanistica.Piano regolatore e VAS
La valutazione ambientale strategica riguarda il piano regolatore (o le varianti generali) nel suo (nel loro) complesso e non certo singole aree o singoli interventi (a meno che non si tratti di aree destinate ad ospitare grandi infrastrutture pubbliche o private, quali stazioni, terminal degli autobus, centri commerciali, etc.).
Cass. Sez. III n. 9955 del 13 marzo 2020 (UP 21 nov 2019)
Pres. Izzo Est. Reynaud Ric. Tomasi
Urbanistica.Lottizzazione abusiva quale reato a consumazione alternativa
La natura di reato a consumazione alternativa della lottizzazione abusiva consente di superare la necessità di affermare l’illegittimità dell’autorizzazione a lottizzare per parificarla alla sua mancanza e ritenere la sussistenza del reato. E’ da tempo pacifico, invero, che la contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest'ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e costruttori l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione
Rifiuti. Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni
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