Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Legge ecoreati. La cassazione riscrive le condizioni per la estinzione delle contravvenzioni ambientali
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Piemonte Sez. II n. 163 del 3 marzo 2020
Elettrosmog.Modifiche di impianti di telecomunicazione e silenzio della p.a.
L’art. 87-bis D.Lgs. n. 259/2003 disciplina un procedimento accelerato rispetto a quello dell’art. 87, perché riferito a specifiche tipologie di impianti; per gli interventi ivi previsti è sufficiente la presentazione di una SCIA; la norma consente all’amministrazione di inibire l’intervento, fissando però un termine particolarmente breve (30 giorni).La diversità tra i due testi in esame si spiega con la circostanza che la SCIA non si configura come un’istanza finalizzata al rilascio di un titolo autorizzativo, per cui non è neppure ipotizzabile un suo accoglimento a fini autorizzativi; l’intervento oggetto della segnalazione certificata può, tutt’al più, essere vietato dall’amministrazione, che può adottare un provvedimento inibitorio nel termine prefissato, oltre il quale le è precluso l’esercizio del medesimo potere, salva l’autotutela (cfr. art. 19 comma 4 legge n. 241/1990). In relazione a quanto sopra si ritiene configurabile il formarsi del silenzio-assenso inteso come effetto speculare alla mancata adozione di un provvedimento negativo
Cass. Civ. Sez. II n. 4961 del 25 febbraio 2020 (Ud.13 giu 2019)
Pres. Petitti Est. Scalise Ric. C.L.
Rifiuti.Trasporto rifiuti urbani e deroga all'utilizzazione del formulario
Il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 4, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione è, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta, cioè a dire la consegna sia una immediata conseguenza della raccolta senza soluzione di continuità. Laddove i soggetti di cui trattasi utilizzino (tra la fase di raccolta e quella di trasporto) un centro di stoccaggio, oppure, anche in seguito a travaso di rifiuti da automezzo ad automezzo, trasportino (con il diverso mezzo utilizzato per il servizio pubblico) i rifiuti in impianti finali ubicati fuori Comune, riemerge l'obbligo del formulario. Tale interpretazione è confermata, adesso, dal successivo D.Lgs. n. 152 del 2006, che ha definitivamente formalizzato l'interpretazione che qui si è indicata.
Consiglio di Stato Sez. V n. 581 del 24 gennaio 2020
Rifiuti.Nozione di impianto
La normativa in materia di gestione dei rifiuti, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, non disciplina in modo autonomo e distinto le nozioni di “impianti” e di “attività”: a titolo esemplificativo, l’art. 214 comma 7, nel prevedere che “La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali”, utilizza il termine “impianto”, in modo equivalente, sia per indicare il dispositivo o il sistema destinato a svolgere le attività di recupero sia con riferimento allo stabilimento e all’insediamento produttivo, inteso come complesso unitario e stabile sottoposto al potere decisionale di un unico gestore in cui sono effettuate attività che producono emissioni ed al quale viene rilasciata la relativa autorizzazione.
Cass. Sez. III n. 8989 del 5 marzo 2020 (CC 8 ott 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Andreazza Ric. Morale
Rifiuti. Confisca obbligatoria del mezzo e divieto di revoca del sequestro
Non può ritenersi operante il divieto di revoca del sequestro ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen., a fronte della previsione dell’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 di confisca obbligatoria, in relazione al reato di trasporto illecito di rifiuti, del mezzo utilizzato, posto che la norma processuale ricordata non può trovare applicazione laddove la confisca obbligatoria consegua a previsioni speciali, salvo che tali previsioni, come non è però nella specie, richiamino l’ art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato
Conflitto di interesse dei consiglieri comunali nelle deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici.
di Antonio VERDEROSA
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