Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 2296 del 22 gennaio 2020 (CC 6 dic 2019)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Borrata
Urbanistica.Sequestro finalizzato alla confisca e facoltà d’uso del bene
1. Nel caso di sequestro finalizzato alla confisca la possibilità di utilizzare il bene deve ritenersi normalmente preclusa, come avviene per il sequestro c.d. impeditivo, poiché anche in questo caso lo scopo della misura è quello di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatario della stessa e consentirne l’utilizzazione renderebbe il sequestro efficace nella forma e non anche nella sostanza, senza contare la possibile dispersione del bene, come nel caso in cui sia alienato, ovvero un suo deterioramento (si è ulteriormente specificato che a nulla rileva il fatto, nel caso dei beni immobili e mobili registrati, che la confisca sarebbe comunque assicurata dalla trascrizione del provvedimento imposta dall’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., in quanto la finalità di tale disposizione è esclusivamente quella di consentire la pubblicità del provvedimento cautelare a garanzia della sua efficacia ed a tutela dei terzi di buona fede e non già quella di salvaguardare la conservazione fisica del bene, che può evidentemente essere assicurata dal giudice con modalità diverse secondo, le esigenze del caso concreto).
2. Nell’applicazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza alle misure cautelari reali l’esigenza di contemperare le esigenze cautelari con una adeguata e non eccessivamente gravosa compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica trova comunque un limite nel fatto che l’esercizio di tali diritti conseguenti all’applicazione del principio di proporzionalità avvenga lecitamente e senza incidere negativamente su altri diritti altrettanto meritevoli di tutela. Nella valutazione che il giudice è chiamato ad effettuare, dunque, dovrà tenersi conto del fatto che la salvaguardia dei diritti del soggetto che subisce il sequestro, con conseguente modulazione delle modalità di esecuzione della misura, non può giustificare il sostanziale mantenimento in essere di una situazione di illiceità (come nel caso della facoltà d’uso di un immobile abusivo) o la compressione di altri diritti o interessi garantiti dalla legge. Con specifico riferimento al sequestro di immobili abusivi, peraltro, deve considerarsi, in primo luogo, se le esigenze personali da salvaguardare siano effettivamente rilevanti e se non sia possibile ovviarvi facendo ricorso a soluzioni alternative; che non incidano negativamente su diritti di terzi altrettanto meritevoli di tutela o che non comportino situazioni di rischio per la salute e l’incolumità delle persone (come nel caso di immobili non dotati di agibilità o abitabilità, realizzati senza il rispetto della normativa antisismica o sulle opere in cemento armato).
Una creativa attribuzione dei codici CER. Il caso delle acque di dilavamento
di Walter FORMENTON, Mariano FARINA, Luca TONELLO, Francesco ALBRIZIO
Consiglio di Stato, Sez. II n.8448 del 12 dicembre 2019
Urbanistica.Nozione di effettivo inizio dei lavori
Quella di effettivo inizio dei lavori è una nozione - per così dire - "elastica", posto che il rispetto del surriferito termine annuale si desume dagli indizi rilevati sul sito dell'intervento, che devono essere di entità tale da scongiurare il rischio che il termine legale di decadenza venga invero ad essere eluso attraverso opere fittizie e simboliche, fermo in tal senso restando che l'onere della prova del mancato inizio dei lavori assentiti incombe comunque sull'Amministrazione comunale che ne dichiara la decadenza: e ciò alla stregua del principio generale in forza del quale i presupposti del provvedimento adottato devono essere accertati dall'autorità emanante
Cass. Sez. III n. 847 del 13 gennaio 2020 (CC 19 nov 2019)
Pres. Aceto Est. Scarcella Ric. Lanzara
Rifiuti.Confisca discarica e bonifica
La confisca obbligatoria dell’area destinata a discarica deve essere disposta anche qualora essa sia stata sottoposta a bonifica in quanto tale circostanza, sebbene possa eventualmente comportare il venire meno delle esigenze di cautela (art. 321, co.1, c.p.p.) non ha alcun rilievo per le ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 321 c.p.p.
Consiglio di Stato, Sez. VI n.8458 del 12 dicembre 2019
Urbanistica.Demolizione, sanzione pecuniaria sostitutiva e pericolo di stabilità del fabbricato
La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, disciplinata dall'art. 34 TU edilizia,deve essere valutata dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione. In quella sede, le parti ben potranno dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato asseritamente derivante dall'esecuzione della demolizione del muro di contenimento del terrapieno su cui poggia la relativa fabbrica
Cass. Sez. III n. 370 del 9 gennaio 2020 (Ud 1 ott 2019)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Mazza
Beni Ambientali.Opere interrate
In tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, non assume alcun rilievo l’assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l’aspetto attinente al suo mero valore estetico, dovendosi invece tener conto del rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che anche interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell’originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale.
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