Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1490 del 19 febbraio 2021
Caccia e animali.Detenzione di fauna esotica pericolosa
La detenzione di fauna esotica pericolosa (come nel caso dei Macaca fascicularis) è disciplinata la legge n. 150/1992, ovvero dal d.lgs. n. 73/2005. Pertanto, per detenere animali esotici pericolosi, una struttura deve acquisire la licenza di giardino zoologico, di cui all’art. 4 del decreto n. 73 del 2005, ovvero la licenza all’esercizio di mostra faunistica e l’idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi di cui all’art. 6, comma 6, lettera b), della legge 150/1992. Nel secondo caso, inoltre, è necessaria anche l’acquisizione del provvedimento di esclusione di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. 73/2005 e cioè di un decreto interdirettoriale adottato con provvedimento del Ministero dell’ambiente, di concerto con i Ministeri della salute e delle Politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Commissione scientifica CITES, in quanto la mostra faunistica è una struttura che espone al pubblico animali selvatici.
Consiglio di Stato Sez. V n. 1255 del 11 febbraio 2021
Urbanistica.Competenze architetti ed ingegneri nella progettazione
La progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art. 51, 52 e 54, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), in quanto le ridette previsioni regolamentari sono espressamente mantenute in vigore dall'art. 1, d.p.r. n. 328 del 5 giugno 2001, oltre che dagli art. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), di cui allo stesso d.p.r.. In particolare, l’art. 51 cit. prevede che “sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”; e l’art. 54, ai commi 2 e 3, precisa che, mentre gli ingegneri “sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali”, le competenze dell’architetto sono espressamente escluse “per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”. Se, perciò, è ancora ammissibile (alla luce di una nozione estensiva di “edilizia civile”) abilitare la figura professionale dell’architetto alla sottoscrizione dei progetti relativi alla realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente, alcuna estensione si legittima in relazione alle “proposte progettuali migliorative” ovvero alle “varianti” di cui all’art. 95, comma 14 e 94, comma 1 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, che, nella loro attitudine integrativa o modificativa, sono in ogni caso accessorie all’opera viaria, e non certamente alle opere di edilizia civile.
Terre e rocce da scavo. Il punto sulla normativa alla luce del pacchetto ‘circular economy’
di Rosa BERTUZZI e Isacco BARBUTI
Corte di cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo
Relazione n. 13 del 17 marzo 2021
Abrogazione della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari (l. n. 283 del 1962 e succ. modif.) ad opera del d.lgs. n. 27 del 2021
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n.1899 del 16 febbraio 2021
Sviluppo sostenibile.Impianto geotermico
Quando, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti sperimentali di cui all’art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. 22/2010, non si raggiunge l’intesa, la natura degli interessi pubblici sottesi al procedimento di cui si tratta richiede che la decisione circa l’autorizzazione all’impianto sia devoluta al massimo livello di amministrazione, ovvero al Consiglio dei Ministri, il quale è chiamato a deliberare per risolvere il dissenso nella sede del procedimento di cui all’art. 14 quater della l. 241/90 (nel testo vigente ratione temporis, successivamente sostituito dalla diversa disciplina di cui all’art. 14 quinquies), adottando una decisione che viene qualificata come avente “natura di atto di alta amministrazione” e che, dunque, implica un apprezzamento particolarmente ampio degli interessi in esame. Nella misura in cui sussiste un inevitabile grado (sia pur minimo) di incertezza sugli effetti dell’utilizzo della tipologia di impianto di cui si discute (in quanto sperimentale), l’autorizzazione all’esercizio presuppone l’assunzione del rischio in capo ad una valutazione latamente politica (in termini di bilanciamento tra il grado di rischio e l’interesse allo sviluppo della produzione di energia) che proprio per la sua rilevanza è rimessa al Consiglio dei Ministri, che è chiamato a decidere nel confronto con le Regioni interessate.
VI.VI.FIR - la nuova modalità di vidimazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti
di Gaetano ALBORINO
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