Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 7729 del 7 dicembre 2020
Rifiuti.Corresponsabilità del proprietario del suolo nell’illecito sversamento di rifiuti
La corresponsabilità del proprietario del suolo nell’illecito sversamento di rifiuti non ha carattere oggettivo, ma postula l’accertamento di una sua corresponsabilità dolosa o colposa, ovvero per condotte omissive, in violazione delle cautele connesse a una diligenza da valutare nei limiti di una ragionevole esigibilità, escludendo quindi, ad esempio, un obbligo di vigilanza 24 ore su 24 per prevenire condotte illecite di terzi. Ciò posto, l’incidenza causale della condotta omissiva imputabile alla proprietaria, così come il suo carattere colposo, vanno valutati applicando le comuni categorie della responsabilità aquiliana, sicché essi potranno sussistere in presenza non già di una generica inerzia, ma dell’omissione di comportamenti doverosi in forza delle suindicate cautele ragionevolmente esigibili nell’ambito della comune diligenza a cui deve attenersi il proprietario nella gestione della sua res. Laddove il terreno sia di fatto detenuto da soggetto distinto dal proprietario sulla base di un rapporto di locazione e il conduttore vi eserciti un’attività potenzialmente inquinante sulla base di legittimo titolo abilitativo, a questi incombono specifici obblighi che, sebbene non esonerano il proprietario del suolo dall’ordinaria diligenza, non possono su di lui essere sic et simpliciter traslati e che investono anche la fase della messa in sicurezza del sito al termine dell’attività
“Stop pesticidi”: ma con quali strumenti normativi?
di Stefano PALMISANO
Consiglio di Stato Sez. II n. 7159 del 17 novembre 2020
Urbanistica.Impugnativa degli strumenti di pianificazione
Il termine per impugnare gli strumenti di pianificazione urbanistica decorre, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione solo per i soggetti non direttamente incisi, occorrendo invece per questi ultimi la notifica individuale.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7316 del 23 novembre 2020
Rumore.Intervento di mitigazione
L’intervento di mitigazione del rumore, anche in ragione della sua oggettiva complessità procedimentale, non rientra tra i procedimenti ad istanza di parte ma in quelli ad impulso d’ufficio, ai sensi di quanto previsto dalla legge quadro sul rumore n. 447 del1995 e dal d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998, norme queste, che richiedono agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di predisporre e presentare autonomamente (quindi non su istanza di parte) i piani di contenimento e di abbattimento del rumore. Il silenzio - inadempimento presuppone che vi sia un obbligo giuridico da parte dell’amministrazione destinataria della richiesta di provvedere mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato. In mancanza del suddetto presupposto, l’eventuale inerzia dell’amministrazione, non potrebbe qualificarsi né in termini di silenzio - rifiuto né di silenzio - inadempimento.
La disciplina ambientale dei fanghi di dragaggio
di Gaetano ALBORINO
TAR Campania (SA) Sez. II n. 1821 del 30 novembre 2020
Urbanistica.Opere di interesse pubblico
L’art.7, co.1 D.p.r. n.380/2001 stabilisce che le opere di interesse pubblico, deliberate fra le amministrazioni interessate, non sono soggette all’acquisizione di ulteriori titoli, né (più in generale) alle disposizioni del Titolo III (“Titoli abilitativi”) del Testo Unico Edilizia, risultando quindi condizione necessaria e sufficiente l’accertamento della compatibilità urbanistica, attuata mediante la corrispondente variazione degli strumenti urbanistici con le manifestazioni di assenso formulate dalla amministrazioni coinvolte. L’inapplicabilità (per le opere pubbliche) espressa delle disposizioni recate dal suddetto titolo del Testo Unico Edilizia comporta altresì, nello specifico, l’impossibilità di tenere conto della regola fissata dall’art.15, co.4, secondo cui la disciplina urbanistica sopravvenuta comporta la decadenza del titolo rilasciato in vigore della disciplina previgente (salvo che per i lavori già iniziati e completati entro tre anni dall’inizio).
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