Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5447 del 15 settembre 2020
Rifiuti.Inquinamento ed obblighi di bonifica
Il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) (ovvero "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia") e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. A tale regime fa tuttavia eccezione l’ipotesi in cui il proprietario, ancorché non responsabile, abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale.
In questo caso, il proprietario, seppur non obbligato, assume spontaneamente l’impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica, presumibilmente motivato dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare ovvero, più in generale, di tutelarsi contro una situazione di incertezza giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie.
Non si devono infastidire gli Orsi pur di dichiararli “problematici”
di Stefano DELIPERI
Attività edilizia e istituto della decadenza
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 27592 del 6 ottobre 2020 (PU 14 lug 2020)
Pres. Izzo Est. Corbo Ric. D’Alessio
Urbanistica. Accertamento delle violazioni concernenti le costruzioni in zone sismiche
In forza del combinato disposto degli artt. 96 e 103 d.P.R. n. 380 del 2001, l’attività di accertamento delle violazioni concernenti le costruzioni in zone sismiche non è rimessa in via esclusiva al dirigente dell’ufficio tecnico regionale, o ai funzionari del suo ufficio, ma può essere svolta, in via alternativa, anche da numerose altre autorità amministrative, tra le quali, ad esempio, come nella specie, i geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni comunali. Inoltre, a norma dell’art. 96, comma 2, d.P.R. cit., il dirigente dell’ufficio tecnico regionale deve essere sempre informato dell’avvenuta constatazione della violazione, ma dispone «ulteriori accertamenti di carattere tecnico» solo ove sia necessario, e, precisamente, per ripetere la previsione testuale del legislatore, «occorrendo»
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5583 del 24 settembre 2020
Urbanistica.Attività portuale e disciplina antisismica
Nell’attività di costruzione, gestione, bonifica e manutenzione dei porti, nonché delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale, rientra anche il rilascio delle autorizzazioni sismiche per le opere di adeguamento degli ormeggi nel caso di porti di rilievo nazionale. Infatti il d.P.R. 380 del 2001 attiene agli aspetti legati all’attività edilizia, ma non riguarda il riparto di competenze sugli aspetti “infrastrutturali”, per i quali permane il quadro normativo anteriore al Testo unico in materia edilizia. In particolare l’art. 7 del TUE introduce una deroga per quanto riguarda le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, ai quali non si applicano le disposizioni del Titolo II dello stesso d.P.R. citato.
Le previsioni di caccia in assenza di parere I.S.P.R.A. sono illegittime
di Stefano DELIPERI
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