Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Basilicata Sez. I n. 425 del 1 luglio 2020
Rifiuti.Obbligo rimozione e pendenza processo penale
La violazione del divieto ex art. 192, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo genera automaticamente l’obbligo del responsabile, se accertato e/o conosciuto, di rimuovere tali rifiuti, senza dover attendere l’esito del processo penale e/o dello svolgimento di particolari indagini, non potendo tale incontrovertibile obbligo giuridico essere equiparato ad una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio.
Cass. Sez. III n. 20866 del 15 luglio 2020 (CC 13 feb 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Aceto Ric. Graziano
Urbanistica.Sequestro preventivo opere abusive ultimate
Il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente è ammissibile anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato. Tali conseguenze ulteriori sono ravvisabili nel paventato aumento del carico urbanistico e nelle ulteriori conseguenze dovute all'uso ed al godimento dell'opera abusiva al di fuori di ogni controllo prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti. L’incidenza sul "carico urbanistico" va valutata avendo riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4698 del 22 luglio 2020
Ambiente in genere.VIA e silenzio assenso
Non può assumersi l’applicabilità del silenzio assenso sulla procedura di VIA in ragione dell’avvenuto svolgimento dello screening e, dunque, di una già avvenuta valutazione del progetto in linea tecnica, nonché dell’evidenziazione delle criticità ambientali esistenti. Va osservato che il contrasto tra la previsione normativa del silenzio assenso ed i principi comunitari, che impongono l'esplicitazione delle ragioni della compatibilità ambientale del progetto, costituisce acquisizione ormai costante della giurisprudenza nazionale, non mancandosi di rimarcare che anche la normativa generale nazionale sul procedimento amministrativo (contenente normativa di principio sul punto) afferma che le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale
Cass. Sez. III n. 20898 del 15 luglio 2020 (CC 26 giu 2020)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Nizzi
Urbanistica.Nozione di inizio lavori
La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell'effettivo "inizio dei lavori" entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva per le opere realizzate dopo l'inutile decorso di detto termine, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita, come l'impianto del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri e l'esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4662 del 21 luglio 2020
Urbanistica.Irrilevanza situazione preesistente dell'immobile abusivo
La situazione di fatto di un immobile, contra o praeter legem, non è elemento idoneo a sostituire il titolo edilizio e nemmeno può legittimarne l’assetto anche da un punto di vista giuridico. Al contrario, il carattere sanzionatorio e doveroso del provvedimento demolitorio esclude la pertinenza del richiamo alla motivazione dell’interesse pubblico e la selezione e ponderazione dei sottesi interessi risulta compiuta – per così dire – ‘a monte’ dallo stesso legislatore (il quale ha sancito in via indefettibile l’onere di demolizione al comma 2 dell’articolo 31 del d.P.R. 380 del 2001), in tal modo esentando l’amministrazione dall’onere di svolgere – in modo esplicito o implicito – una siffatta ponderazione di interessi in sede di adozione dei propri provvedimenti
Cass. Sez. III n. 21181 del 16 luglio 2020 (CC 26 giu 2020)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Marzano
Beni Ambientali.Conseguenze dell’accertamento di compatibilità
La presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità di cui all'art. 181, commi 1-ter e 1- quater, d.lgs. n. 42 del 2004, non determina alcuna sospensione del processo penale in difetto di un'espressa previsione normativa ed, inoltre, il rilascio di detto accertamento di compatibilità nemmeno determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale
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