Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 316 del 25 ottobre 2018
Aria.Poteri di ordinanza ex art. 278 d.lgs. n. 152/2006
I poteri di ordinanza di cui all’art. 278 cit. devono essere esercitati secondo un criterio di gradualità e progressività e, nell’ottica di un bilanciamento tra la tutela dell’ambiente e le esigenze della produzione, devono essere finalizzati, in sede di primo intervento, alla eliminazione delle irregolarità tramite la riduzione a conformità delle attività autorizzate, e solo quale extrema ratio, nel caso in cui persistano le violazioni, possono culminare nella revoca dell’autorizzazione unica ambientale. L’operatività del meccanismo della revoca, nella logica della norma, presuppone che si verifichino due condizioni, tra loro alternative, in presenza di violazione delle prescrizioni autorizzative, ossia che sia mancato l’adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, oppure che la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione determini situazioni di pericolo o danno per la salute o per l’ambiente. In tal caso la revoca, quale espressione di potestà di autotutela decisoria della pubblica amministrazione, riveste una evidente connotazione di tipo sanzionatorio, dal momento che il ritiro dell’atto ampliativo è determinato e vincolato al riscontro della violazione delle condizioni e delle prescrizioni poste a base di un’autorizzazione amministrativa, e quindi del principio di lealtà e correttezza da parte del destinatario dell’atto.
Corte Costituzionale sent. 215 del 26 novembre 2018
Oggetto: Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Piano regionale di gestione dei rifiuti.
Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti in prossimità di un'opera di captazione delle acque destinate al consumo umano - Individuazione di una distanza minima predefinita dai punti di captazione. Misure di intervento dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni relative all'autorizzazione unica.
Dispositivo: non fondatezza
Corte costituzionale sent.217 del 29 novembre 2018
Oggetto: Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni sul controllo della fauna selvatica - Attuazione dei piani di abbattimento - Previsione che consente la partecipazione dei cacciatori iscritti o ammessi agli ambiti territoriali di caccia [ATC] interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Cass. Sez. III n. 51058 del 9 novembre 2018 (Cc 9 ott. 2018)
Pres. Ramacci Est. Ramacci Ric. Apuzzo
Urbanistica.Demolizione e individuazione della corrispondenza tra l’immobile da demolire e quello descritto nella sentenza
Ciò che rileva ai fini della individuazione della corrispondenza tra l’immobile da demolire e quello descritto nella sentenza, è l’identità tra le opere oggetto di imputazione e quelle da abbattere, desumibile non soltanto dalla volumetria, soggetta a diversi criteri di computo, ma dalla sostanziale coincidenza ricavabile in base a tutti gli elementi disponibili.
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 7 novembre 2018
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali ‑ Conservazione della flora e della fauna selvatiche – Progetto di costruzione stradale – Opportuna valutazione dell’impatto ambientale – Portata dell’obbligo di motivazione – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto di determinati progetti – Allegato IV, punto 3 – Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) – Portata della nozione di “principali alternative”»
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2433 del 29 ottobre 2018
Ambiente in genere.VAS e tempistica
La fase della VAS non deve più necessariamente precedere la fase di adozione del programma o piano urbanistico, ma può ora svilupparsi all’interno del medesimo procedimento con l’unico vincolo che essa si concluda prima del provvedimento finale di approvazione del piano. Il quadro normativo è chiaro nello stabilire quindi lo svolgimento contemporaneo della VAS e della fase preparatoria del piano urbanistico ad essa soggetto, senza però stabilire l’anteriorità temporale della VAS.
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