Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 7420 del 4 settembre 2024
Rifiuti.Obblighi di bonifica e principio chi inquina paga
Il principio "chi inquina paga" trova applicazione anche quando non si possa escludere l’apporto causale di ulteriori e differenti fattori poiché, ai fini dell’applicazione di cui agli articoli 239 e ss., in materia di obblighi di bonifica, è sufficiente che vi sia stata una "contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento"; il fatto che non si possa escludere la responsabilità anche di altre imprese ivi operanti non rende illegittimo per ciò solo un ordine di bonifica; del resto, la necessità di tutelare l’ambiente e la salute umana esigono, in applicazione del principio di precauzione, che l’inizio delle operazioni finalizzate alla bonifica di un sito non possono essere bloccate in attesa di individuare tutti i possibili responsabili, le singole responsabilità e le singole azioni di bonifica, ove frazionabili: la bonifica deve essere sollecitamente eseguita; peraltro, ove siano individuati ulteriori responsabili dell'inquinamento, il soggetto giuridico che ha posto in essere gli interventi di bonifica ha titolo per agire in rivalsa, ai sensi dell'art. 253, comma 4, seconda parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del corresponsabile o dei corresponsabili nella misura a loro imputabile
Cass. Sez. III n. 30064 del 23 luglio 2024 (UP 12 giu 2024)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Gargano
Rifiuti.Carcasse scarti e sangue di animali
Le carcasse o gli scarti o il sangue di animali, non reimpiegati o destinati al reimpiego in altri processi produttivi devono essere conferiti alle strutture all'uopo autorizzate
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7318 del 30 agosto 2024
Rifiuti.Localizzazione discariche
In assenza di una pianificazione a monte della localizzazione delle discariche di rifiuti speciali debba essere attentamente esaminata e ponderata l’incidenza urbanistica che la discarica stessa può esercitare sul territorio locale, poiché la collocazione di tali impianti intercetta valori altrettanto importanti, di rilevanza costituzionale laddove impattino su area agricole, boschive, protette, ecc. Consegue a tanto che, non è affatto scontato, in assenza di una apposita pianificazione regionale, che debba concedersi la variante urbanistica. Affermare ciò, significherebbe ammettere una prevalenza automatica di un interesse su tutti gli altri in quanto tali impianti necessariamente impattano sul territorio, incidendo sul relativo uso e sulla sua razionale utilizzazione; ciò postula, in ragione anche della disponibilità limitata della relativa risorsa, una visione organica e complessiva del bene in funzione di una localizzazione coerente e razionale degli impianti. Ciò è confermato dall’art. 117, c. 1, del d.lgs n. 152 del 2006, secondo cui l’attività di gestione dei rifiuti non può essere svolta in danno dell’ambiente, della salute, del paesaggio, della tutela di siti di particolare interesse, né deve produrre, a fortiori, inquinamento. Consegue a tanto che, assume legittimamente preminenza la posizione (qualitativa) del Comune in ordine alla localizzazione dell’impianto di rifiuti speciali, in assenza di una pianificazione regionale e a fronte di una variante urbanistica che si renderebbe necessaria per modificare la vocazione impressa dal pianificatore locale ed in grado, pertanto di vanificare lo sviluppo futuro del territorio per come ordinato e regolato dal pianificatore locale. Ancor più, se si tratta di discariche le quali, per la loro capacità inquinante, richiedono, ai sensi dell’art. 179 del d.lgs n. 152 del 2006, una attenta valutazione del progetto e della sua localizzazione anche in termini di pianificazione del territorio, che sconta un giudizio di compatibilità con l’interesse pubblico coinvolto, imputato in capo alla collettività di cui il Comune è ente esponenziale.
Cass. Sez. III n. 31967 del 8 agosto 2024 (CC 26 giu 2024)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Carmellini
Urbanistica.Giudicato amministrativo e giudice penale
Il giudicato amministrativo è solo tendenzialmente vincolante per il giudice penale, trattandosi di un giudizio fra parti, soggetto al principio della domanda e agli oneri di allegazione e produzione propri di tale tipo di giudizi, che quindi non può vincolare il giudice penale, che deve valutarlo a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della prova del fatto accertato. Secondo il principio generale fissato dall'art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza.
Ministero della Giustizia
REATI AMBIENTALI
Monitoraggio ex Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Legge 6 febbraio 2014, n. 6, e Legge 22 maggio 2015, n. 68
(dati aggiornati al 10 giugno 2024)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7439 del 5 settembre 2024
Rifiuti.Responsabilità del conduttore di immobile concesso in locazione
Una società conduttrice di un’immobile concesso in locazione non può considerarsi responsabile di un'attività di deposito illecito dei rifiuti per violazione degli obblighi derivanti dal contratto, i quali non possono essere estesi all’attività autonomamente svolta dal conduttore nell’immobile locato. Il contratto non impone alcun obbligo di vigilanza e controllo sull’attività che il conduttore svolge nell’immobile, ponendo siffatti obblighi esclusivamente “sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti”, in considerazione della circostanza che il locatore conserva un “potere fisico” sull’entità immobiliare locata. Ne consegue che, se è vero che i predetti obblighi di vigilanza che residuano in capo al proprietario sono giustificati dalla speciale relazione che questi ha con la res locata, appare evidente come i medesimi debbano essere circoscritti alla cosa stessa nella sua materialità, essendo riferibili, per l’appunto, soltanto alle “strutture edilizie” e alla “efficienza degli impianti”, senza poter essere estesi alle attività che il conduttore svolge autonomamente nell’immobile locato, le quali – in assenza di elementi concreti che consentano di ricondurle anche al locatore – restano imputabili esclusivamente al conduttore. Diversamente opinando, infatti, si configurerebbe non già una vigilanza sulla cosa, bensì un inammissibile controllo generalizzato sull’attività di terzi.
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