Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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In tema di stato legittimo degli immobili e relative conseguenze
(Nota a Corte di cassazione, sez. III penale, n° 35848/2023)
di Massimo GRISANTI
Le valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA, AUA, AIA)
Ufficio del Massimario della Giustizia amministrativa - Rassegna monotematica di giurisprudenza
Autore Marina PERRELLI
TAR Lombardia (MI) Sez. I n. 2236 del 6 ottobre 2023
Ambiente in genere.Messa a dimora di essenze arboree sul territorio comunale
L’art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del codice della strada), che obbliga di mantenere fuori dai centri abitati una distanza minima (6 metri) dal confine stradale per impiantare alberi lateralmente alla strada opera anche nei confronti del Comune, trattandosi di prescrizione poste nell’interesse della collettività e per la sicurezza stradale
Consiglio di Stato Sez. II n. 9243 del 25 ottobre 2023
Urbanistica.Applicazione della doppia conformità e del principio dell’one shot temperato alla fiscalizzazione dell’abuso edilizio
Il rinvio effettuato dall’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 - concernente l’abuso dovuto all’annullamento, in via amministrativa o giurisdizionale, del permesso di costruire – all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è solo quoad effectum; dunque, non può esigersi, ai fini della cd. fiscalizzazione dell’abuso, la cd. doppia conformità prevista per la diversa fattispecie del permesso di costruire in sanatoria. Il principio dell’one shot temperato, finalizzato ad evitare che l’amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale, trova applicazione nei casi in cui, a seguito di giudicato di annullamento di un primo provvedimento sfavorevole, l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento di identico contenuto; non può applicarsi, invece, alla diversa fattispecie in cui, in ottemperanza al giudicato di annullamento del titolo edilizio, l’amministrazione adotti il diverso e succedaneo provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria in alternativa all’ordine di demolizione.
Infrastrutture energetiche e impianti industriali
Ufficio del Massimario della Giustizia amministrativa - Rassegna monotematica
Autore: Diana CAMINITI
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 697 del 11 ottobre 2023
Acque.Piano di tutela e scarichi sul suolo
Il piano di tutela delle acque, previsto dall’art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce uno specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità degli interventi stabiliti dalle Autorità di bacino distrettuali. Le norme del piano de quo, dunque, sono prescrittive e vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici, oltre che per i privati e, quindi, si impongono sugli atti di pianificazione di sviluppo economico, di uso del territorio, di uso delle acque nazionali, regionali e locali che devono essere adeguati, a cura delle autorità competenti, a contenuti, indirizzi e prescrizioni del piano medesimo. Ebbene, a termini dell’art. 124, commi 9 e 10, d.lgs. n. 152 cit., non è incondizionatamente prescritta l’applicazione dei limiti per lo scarico su suolo in presenza di un corpo d’acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure che sia non significativo, dovendo l’Amministrazione individuare prescrizioni e limiti che garantiscano le capacità autodepurative del corpo stesso e la difesa delle acque sotterranee.
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