Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Rifiuti urbani, comuni e codice EER 191212: e’ traffico illecito? Spunti per una indagine giudiziaria
di Gianfranco AMENDOLA
Cass. Sez. III n. 15453 del 13 aprile 2023 (UP 23 mar 2023)
Pres. Galterio Rel. Liberati Ric. Senestrali
Caccia e animali. Pratica denominata “chiusa”
Deve essere esclusa la sussistenza del reato di cui all’art. 727 cod. pen. anziché di quello di cui all’art. 544 ter, comma 3, cod. pen. nel caso in caso cui alcuni esemplari di uccelli siano custoditi al buio, in gabbiette poggiate a terra e di dimensioni assai anguste, due di essi privi della coda o delle piume della coda, o comunque con un piumaggio che rendeva loro impossibile volare (a causa della provocata compromissione delle penne remiganti e di quelle timoniere), tutti dunque in condizioni tali da non poter volare e da compromettere la loro stessa sopravvivenza, sottoposti alla pratica denominata “chiusa” (ossia alla custodia al buio per lunghi mesi allo scopo di falsare il loro ciclo annuale in modo che una volta portati all’aria aperta, in autunno e in inverno, durante la stagione venatoria, convinti che fosse giunta la primavera, richiamassero i loro simili, per essere poi abbattuti dai cacciatori), così determinando uno stravolgimento completo della fisiologia ed etologia degli uccelli e realizzando comportamenti incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie. È allora evidente come tale condotta configuri il delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen., perché non solo "senza necessità" ma anche illecitamente (perché strumentalmente alla pratica proibita dell'uccellagione), il ricorrente ha sottoposto gli esemplari custoditi nelle gabbie a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, provocando in alcuni di esse l’avulsione delle piume, tra l’altro allo scopo di utilizzarli come richiami vivi, pratica non consentita per la peppola e il fringuello.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 3823 del 17 aprile 2023
Urbanistica.Permesso di costruire e decorrenza termine di ultimazione lavori
Il permesso di costruire ha natura ampliativa della sfera giuridica del richiedente, per cui è idoneo a produrre i suoi effetti fin dal momento dell'emanazione, indipendentemente dal fatto che sia comunicato all'interessato e che questo abbia materialmente provveduto a ritirarlo; solo limitatamente agli effetti pregiudizievoli che possono derivare dal rilascio del titolo edilizio (ad esempio, decadenza per mancato inizio dei lavori nel termine prescritto) può postularsi una natura recettizia del medesimo. Di conseguenza non può ritenersi che la scadenza dei termini per l’esecuzione dei lavori possa decorrere dalla data di rilascio del titolo, in quanto l’effetto pregiudizievole derivante dalla decadenza conseguente al mancato inizio dei lavori nel termine prescritto dal titolo autorizzatorio, postula l’avvenuta conoscenza del permesso di costruire nei confronti del destinatario, atteso che lo stesso è idoneo a produrre i suoi effetti fin dal momento della sua emanazione soltanto qualora risulti ampliativo della sfera giuridica del richiedente
Cass. Sez. III n. 17422 del 27 aprile 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Varriale ed al.
Urbanistica.Articolo 34 comma 2 TU edilizia
La disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale a una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate
Intersezioni, coerenze, intrecci tra i diversi regolamenti comunali relativi ai rifiuti urbani: cenni
di Alberto PIEROBON
TAR Campania (NA) Sez. V n. 2298 del 14 aprile 2023
Rifiuti.Abbandono e responsabilità
La mera condizione di titolare dell’immobile sul quale sono stati rinvenuti i rifiuti non è di per sé sufficiente ai fini della irrogazione della misura riproistinatoria, occorrendo che la violazione sia imputabile al proprietario a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi ed enti preposti al controllo.
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