Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 18024 del 2 maggio 2023 (UP 30 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Di Palma ed altro
Rifiuti.Gestione dei rifiuti e responsabilità del Sindaco
L'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» stabilisce, al comma 1, che ai dirigenti degli enti locali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sebbene la disposizione in esame distingua tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, è evidente che il sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di tale sua attività, essendo necessario, da parte sua, anche il successivo controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate; egli ha, inoltre, il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico — operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente.
Registro di carico e scarico dei rifiuti.Sanzione per irregolare tenuta
di Marcello FRANCO
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 326 del 11 aprile 2023
Rifiuti.Discarica e valutazione di compatibilità ambientale
La valutazione di compatibilità ambientale che sta alla base dell’intero procedimento di autorizzazione di una discarica di rifiuti definisce i limiti e i parametri tecnici nel rispetto dei quali l’impianto viene ritenuto idoneo a non arrecare danno all’ambiente circostante; tra questi, assumono un rilievo prioritario quelli afferenti alla capacità produttiva dell’impianto, intesa come capacità volumetrica dell’invaso destinato ad ospitare i rifiuti, e all’altezza massima raggiungibile dal corpo rifiuti in vista della successiva rinaturalizzazione del sito alla chiusura dell’impianto. Tali parametri sono fissati in termini numerici, dal momento che deve trattarsi di soglie certe, non opinabili né rimesse a future quantificazioni; e ciò sia al fine di consentire i periodici controlli sulla corretta gestione dell’impianto da parte degli enti competenti, sia al fine di stabilire quando l’impianto abbia raggiunto la quantità massima di conferimenti ritenuti compatibili con l’ambiente e con lo specifico contesto territoriale in cui l’impianto è inserito.
Cass. Sez. III n. 16570 del 19 aprile 2023 (UP 21 feb 2023)
Pres. Andreazza Rel. Corbo Ric. Aerochetto
Rumore.Esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995
Danno erariale, la produzione di energia da serre fotovoltaiche deve essere a supporto dell’attività agricola.
di Stefano DELIPERI
TAR Liguria Sez. II n. 398 del 5 aprile 2023
Acque.Piani di bacino
La materia degli atti pianificatori nel settore geologico riguardano la tutela della salute umana e dell’integrità ambiente, sicché l’intera normativa di settore dev’essere interpretata alla luce dei principi generali di matrice europea di prevenzione e precauzione, recepiti anche dal D.lgs n. 152/2006 e a tali canoni devono ovviamente conformarsi anche i provvedimenti applicativi. In particolare il principio di precauzione consente l’adozione di misure tempestive in presenza di rischi per l’incolumità delle persone o l’integrità dell'ambiente, anche nelle ipotesi in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio sicché, con espresso riferimento all’approvazione di varianti ai Piani di bacino il principio di precauzione impone di dare assoluta prevalenza, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, alla protezione della salute e dell’ambiente, anche nelle ipotesi in cui la situazione di rischio idrogeologico sia solo potenziale
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