Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 17400 del 27 aprile 2023 (CC 24 gen 2023)
Pres. Ramacci Rel. Di Nicola Ric. Cuffaro + 1
Ecodelitti.Inquinamento ambientale
Ai fini dell’integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen., le condotte di “deterioramento” o “compromissione” del bene non richiedono l’espletamento di specifici accertamenti tecnici e, ai fini dell'integrazione di detto reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, con la conseguenza che il delitto di inquinamento ambientale, quanto all’obiettività giuridica criminosa, è un reato di danno, cosicché esso è integrato da un evento di danneggiamento cagionato in forma alternativa (ossia con il deterioramento o la compromissione) e che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.
TAR Basilicata Sez. I n. 231 del 8 aprile 2023
Beni ambientali.Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ++++
La scadenza del termine procedimentale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico non consuma il potere amministrativo. La perentorietà, stabilita dall’art. 141, comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004, del termine di 180 giorni del vincolo preliminare ex art. 139, comma 2, D.Lg.vo n. 42/2004, è misura di salvaguardia, che deriva dalla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, decorso il quale il predetto vincolo preliminare non è più efficace; nondimeno il vincolo diventa nuovamente efficace in seguito all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004
Cass. Sez. III n. 16354 del 18 aprile 2023 (UP 21 feb 2023)
Pres. Andreazza Rel. Corbo Ric. Campione
Rifiuti.Deposito incontrollato
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta, e, ai fini dell’individuazione della natura del reato è necessario tener conto delle circostanze del caso concreto. Quando l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti abbia, per le concrete circostanze del caso, natura di reato permanente, detta permanenza cessa non solo quando termini la condotta tipica, ma anche nel momento in cui, per qualsiasi causa, la medesima venga interrotta.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 3283 del 29 marzo 2023
Urbanistica.Per una tettoia di rilevanti dimensioni serve il permesso di costruire
La realizzazione di una tettoia, peraltro di non ridotte dimensioni come nella specie, comportando trasformazione edilizia del territorio (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001), si caratterizza quale costruzione a tutti gli effetti, con ogni conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici e di rilascio del corrispondente titolo abilitativo, che deve essere pertanto individuato nel permesso di costruire: la mancanza del previo permesso legittima, quindi, l’applicazione della sanzione demolitoria, la quale costituisce atto dovuto per l’amministrazione comunale .
La classificazione dei rifiuti delle bonifiche
di Mauro SANNA
A ciascuno il suo: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono sulla portata del principio del “chi inquina paga” e sul sistema distributivo delle responsabilità ambientali (nota a Cass., S.U., 1 febbraio 2023, n. 3077)
di Roberto LEONARDI
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