Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 17394 del 27 aprile 2023 (UP 24 gen 2023)
Pres. Ramacci Rel. Di Nicola Ric. Bevilacqua
Rifiuti.Commercio ambulante
In tema di rifiuti, per l'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, a tenore del quale “le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”, occorre non solo che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie, come nella specie, autonomamente disciplinate
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3683 del 12 aprile 2023
Ambiente in genere.Procedimento di valutazione ambientale
Con il procedimento di valutazione ambientale l’Amministrazione esercita una forma di discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale, in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. La natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti, sia sul versante tecnico che amministrativo
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4686 del 9 maggio 2023
Beni culturali.Sui limiti al sindacato giurisdizionale in caso di vincolo
L’interesse culturale di un’opera viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto ‘storico’ - accertabile in via diretta dal giudice - bensì di fatto ‘mediato’ dalla valutazione affidata alla p.a.; ne consegue che il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella della p.a., dovendo di regola verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto
Corte costituzionale n.93 del 12 maggio 2023
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Umbria - Recupero urbanistico-edilizio - Censimento, per i Comuni di cui all'art. 1, c. 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 1997, nonché per tutti gli altri Comuni della Regione, degli edifici non conformi agli strumenti urbanistici realizzati prima del 31 dicembre 2000 e oggetto di sgombero totale a seguito del sisma del 1997 - Previsione di una correlata estensione della facoltà di adottare un'apposita variante allo strumento urbanistico generale volta al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti, per consentirne la sanatoria - Obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi della medesima disciplina regionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Cass. Sez. III n. 17418 del 27 aprile 2023 (CC 4 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric.Vicinanza
Urbanistica.Dissequestro e restituzione immobile abusivo
Il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell'abuso non ha ottemperato nel termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello ius possidendi, che non compete più al privato inottemperante.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 3422 del 3 aprile 2023
Urbanistica.Caratteristiche della pertinenza urbanistico-edilizia
Il concetto di pertinenza urbanistica è, infatti, diverso e più ristretto rispetto alla corrispondente nozione civilistica di pertinenza e si identifica con il manufatto di modeste dimensioni, con funzioni soltanto accessorie dell'edificio principale, coessenziale quindi ad esso e privo di autonomo valore di mercato. La pertinenza urbanistico-edilizia deve essere preordinata a un’esigenza effettiva dell’edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale e oggettiva. Il manufatto, non deve altresì possedere un autonomo valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede
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