Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 2260 del 20 gennaio 2021 (UP 24 nov 2020)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Felli
Rifiuti.Parti di autoveicoli recuperate
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce "16 01" dell'allegato D alla parte quarta del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall'art. 184, comma 5, stesso Decreto. A norma dell’art. 184- ter comma 1, del d.lgs n. 152 del 2006, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. Sempre il d.lgs n. 152 del 2006, art. 184- ter comma 4, richiama espressamente anche il D.Lgs. n. 209 del 2003. Secondo tale decreto, le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs n. 209 del 2003, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, suballegato 1-5. Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184- ter cit., cessano di essere rifiuti.
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 207 del 12 gennaio 2021
Urbanistica.Quantificazione del contributo di costruzione
La controversia sulla quantificazione del contributo di costruzione involge l'apprezzamento del diritto soggettivo alla determinazione dell'obbligazione contributiva. Attività questa, non autoritativa, vincolata, da eseguirsi secondo criteri predeterminati o tabelle parametriche in ragione della natura paratributaria del contributo, con la conseguenza che trova campo elettivo d'applicazione, specie con riguardo alle norme che prevedono l'esonero e la riduzione del pagamento del contributo, il criterio interpretativo delle norme c.d. "a fattispecie esclusiva", proprio delle disposizioni tributarie. Ossia l'interprete, oltre a doversi attenere alla littera legis deve individuare il criterio in base al quale è stato disposto il beneficio che deroga all'ordinario regime paratributario, al fine di non estenderne l'applicazione oltre i casi espressamente preveduti
Cass. Sez. III n. 1719 del 15 gennaio 2021 (UP 19 nov 2020)
Pres. Di Nicola Est. Reynaud Ric. Cozza
Acque.Scarico non autorizzato e soggetto responsabile
Del reato di esercizio di scarichi non autorizzati, previsto dall’art. 137, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, risponde innanzitutto il titolare dell’insediamento produttivo da cui origina lo scarico, ferma restando l’eventuale concorrente responsabilità, se diverso, del soggetto che in concreto gestisca l’impianto, in quanto su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione .
TAR Veneto Sez. II n. 38 del 12 gennaio 2021
Ambiente in genere.Autorizzazione ambientale e capacità produttiva dell'impianto
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali, infatti, occorre la verifica dell’impatto dell’attività produttiva (anche con riguardo all’aumento della sua capacità produttiva) sulle matrici ambientali.Per tale ragione, la Provincia, in sede di rilascio dell’AIA, è certamente competente a valutare anche la capacità produttiva dell’impianto, essendo evidente come il suddetto dato costituisca uno degli elementi che possono dare origine all’inquinamento. Pertanto, ove ciò si renda necessario per la tutela dell’ambiente, anche la capacità produttiva dell’allevamento può essere oggetto di prescrizioni e limitazioni.
Consiglio di Stato Ad. Plen. n. del 26 gennaio 2021
Rifiuti.Onere di smaltimento e curatela fallimentare
Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.
D.lgs. n. 116/2020. Si restringe l’ambito del deposito temporaneo di rifiuti. Il pastrocchio italiano del «deposito preliminare alla raccolta» e di una nota che c’è e non c’è
di Gianfranco AMENDOLA
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