Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 29 del 7 gennaio 2021
Urbanistica.Pergolato con copertura di pannelli fotovoltaici
Il fatto che la copertura non sia costituita da rampicanti, come nell’immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è infatti quella di sostegno. La copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici.
Cass. Sez. III n. 1131 del 13 gennaio 2021 (UP 3 dic 2020)
Pres. Rosi Est. Corbetta Ric. Chirico
Rifiuti.Discarica abusiva e non applicabilità della procedura estintiva mediante prescrizioni
In caso di realizzazione di una discarica abusiva con abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (tra cui, come indicato nell’imputazione, materiali da demolizione, lastre di eternit, scarti di rifiuti vegetali, ecc.), stante l’evidente compromissione del bene tutelato, non sussistono i presupposti per accedere alla speciale fattispecie estintiva, la quale, secondo il disposto all’art. 318-bis d.lgs. n. 152 del 2006, si applica solo alle contravvenzioni “che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali”.
TAR Veneto Sez. III n. 1307 del 22 dicembre 2020
Elettrosmog. Illegittimità del ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti per bloccare o sospendere l’installazione o l’adeguamento tecnologico di impianti di telefonia mobile
Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo; tutti presupposti che, con riferimento all’installazione o l’adeguamento tecnologico di impianti di telefonia mobile, non sussistono, dal momento che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n.259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L.36/01 e dal DPCM 08.07.2003
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 20 gennaio 2021
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale – Progetto di costruzione di infrastrutture “Stuttgart 21” – Rigetto di una domanda di informazione ambientale – Articolo 4, paragrafo 1 – Motivi di rifiuto – Nozione di “comunicazioni interne” – Portata – Limitazione nel tempo della tutela di siffatte comunicazioni»
Cass. Sez. III n. 1717 del 15 gennaio 2021 (UP 11 nov 2020)
Pres. Sarno Est. Gai Ric. Troiani
Rumore.Responsabilità gestore di un pubblico esercizio
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisce i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento, come l'attuazione dello "ius excludendi" e il ricorso all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica e, a tal fine, poiché l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale, occorre che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte dell'agente.
La novella sull’etichettatura ambientale degli imballaggi e il decreto milleproroghe
di Matteo BENOZZO
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