Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 3506 del 21 dicembre 2020
Urbanistica.Oneri di urbanizzazione e assunzione di impegni patrimoniali più onerosi rispetto a quelli previsti dalla legge
Il privato può liberamente assumere impegni patrimoniali più onerosi rispetto a quelli astrattamente previsti dalla legge: impegno questo che rientra nella piena disponibilità delle parti, posto che la normativa vigente non esclude affatto che le parti possano, per valutazioni di convenienza, regolare il rapporto in termini diversi. Infatti, per quanto riguarda i privati, le posizioni giuridiche relative agli oneri concessori sono considerate disponibili, e dunque non vi sono ostacoli alla definizione di un sinallagma che preveda anche l’accettazione di condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle eventualmente risultanti dalla normativa regionale o comunale
Cass. Sez. III n. 1726 del 15 gennaio 2021 (UP 23 nov 2020)
Pres. Sarno Est. Andronio Ric. Riondino
Ambiente in genere. Realizzazione opera senza autorizzazione su area demaniale
La realizzazione di un’opera senza autorizzazione su area demaniale può integrare il reato permanente di abusiva occupazione se il godimento dell’area viene sottratto alla fruibilità collettiva, mentre configura il reato istantaneo di illecita innovazione nel caso in cui l’opera non determini alcuna limitazione nel godimento comune del bene. Il discrimine tra le due ipotesi, invero, è dato dall’essersi o non essersi determinata, a seguito della innovazione non autorizzata, una nuova occupazione di una area demaniale marittima, a prescindere dalla circostanza – di per sé non decisiva – dell’essere o non essere intervenuta la nuova opera in un’area già lecitamente occupata
Consiglio di Stato Sez. I n. 12 del 7 gennaio 2021
Rumore.Responsabilità del gestore di un locale
Le conseguenze della violazione della quiete e dell’interesse pubblico possono essere imputate al gestore del locale frequentato da avventori che poi, in massa, stazionano davanti al locale medesimo producendo schiamazzi e confusione anche a tarda ora, in spregio della quiete e dell’interesse pubblico. Gli obblighi in capo ai gestori dei locali, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di orari, sono posti anche al fine di prevenire condizioni di disturbo alla quiete pubblica e, comunque, al fine di promuovere comportamenti atti a favorire il rispetto della convivenza civile e a migliorare la vivibilità nei centri urbani. Gli assembramenti di numerosi avventori all’esterno di uno o più locali agevolano al contrario comportamenti pregiudizievoli degli interessi pubblici tutelati.
Cass. Sez. III n. 405 del 8 gennaio 2021 (CC 11 nov 2020)
Pres. Sarno Est. Corbetta Ric. Esposito
Urbanistica.Demolizione immobile abusivo e diritto all’inviolabilità del domicilio
In tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto "assoluto" all’inviolabilità del domicilio tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato. L'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato
Consiglio di Stato Sez. IV n. 172 del 7 gennaio 2021
Rifiuti.Abbandono e culpa in vigilando di impresa di grandi dimensioni
La configurabilità della culpa in vigilando, come condotta omissiva colposa del proprietario cui è ascrivibile la responsabilità in solido per lo sversamento di rifiuti in una propria area, quindi, concreta una forma di responsabilità soggettiva (e, in tal senso, diretta) e sussiste laddove la res, come nel caso di specie, sia nel pieno ed esclusivo godimento del proprietario.Va escluso che possa integrare la sussistenza della culpa in vigilando la richiesta di un impegno di entità tale da essere in concreto inesigibile ed implicare una responsabilità oggettiva che esula dal dovere di custodia di cui all’art. 2051 c.c., che consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito, da intendersi in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo. Tuttavia, non può ritenersi inesigibile l’impegno di custodia dell’area richiesto ad un’impresa di grandi dimensioni al fine di evitare il sorgere o l’aggravamento di un danno ambientale, sicché è ascrivibile alla stessa un onere di vigilare e di apprestare strumenti utili ad evitare che sull’area di proprietà siano sversati e abbandonati rifiuti in quantità tale da costituire una serie minaccia per la salute pubblica.
Cass. Sez. III n. 37165 del 23 dicembre 2020 (UP 22 set 2020)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Mariano ed altri
Beni Ambientali.Autorizzazione paesaggistica e falso
Integra il reato previsto dall'art. 479 cod. pen. il rilascio di autorizzazione paesaggistica, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico competente, quando il giudizio di discrezionalità tecnica presupposto, in quanto fondato su dati non rispondenti al vero e non verificati da parte dell’organo pubblico, non sia rispondente ai parametri normativi richiesti per l'emanazione dell'atto amministrativo o nei casi in cui l'agente si discosti consapevolmente dai criteri di valutazione normativamente fissati o da criteri tecnici generalmente accettati
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