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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Sostanze pericolose.Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032

Dettagli
Categoria principale: Sostanze Pericolose
Categoria: Legislazione nazionale
Pubblicato: 04 Marzo 2024
Visite: 1654

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2024 
Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032

 

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Urbanistica.La sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 01 Marzo 2024
Visite: 4235

La sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione
(nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16)

di Cristina FRAGOMENI

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Rifiuti.Attivazione volontaria di interventi di messa in sicurezza bonifica e ripristino ambientale da parte del proprietario incolpevole

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 01 Marzo 2024
Visite: 2133

Consiglio di Stato Sez. IV n. 1110 del 2 febbraio 2024
Rifiuti.Attivazione volontaria di interventi di messa in sicurezza bonifica e ripristino ambientale da parte del proprietario incolpevole

Il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia responsabile dell'inquinamento (c.d. proprietario incolpevole) e che non sia stato negligente nell'attivarsi con le segnalazioni e le denunce imposte dalla legge, è, pertanto, tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza definitiva, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale - per una sua condotta commissiva od omissiva - sia imputabile l'inquinamento; la P.A. competente, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda agli adempimenti dovuti, può adottare d'ufficio gli accorgimenti necessari e, se del caso, recuperare le spese sostenute attraverso un'azione di rivalsa verso il proprietario, il quale risponde nei soli limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi. Ne discende che il proprietario non responsabile dell'inquinamento - nell'accezione prima chiarita - è tenuto, ai sensi dell’ art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2006 (ovvero "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia") e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Tali consolidati principi non possono, nondimeno, trovare applicazione nel caso in cui il proprietario, ancorché non responsabile, ha attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. In tale caso, infatti, la fonte dell’obbligazione del proprietario incolpevole va rinvenuta, come correttamente affermato dal primo giudice, nell’istituto della gestione di affari non rappresentativa. 

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Beni ambientali.Il controverso regime delle autorizzazioni paesaggistiche

Dettagli
Categoria principale: Beni Ambientali
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 29 Febbraio 2024
Visite: 3751

Il controverso regime delle autorizzazioni paesaggistiche
di Nicola DURANTE

Ufficio Studi Giustizia Amministrativa - Dottrina 2024

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Acque. Servizio idrico integrato e nozione di gestione esistente

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Categoria principale: Acque
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 29 Febbraio 2024
Visite: 2687

Consiglio di Stato Sez. IV n. 1115 del 2 febbraio 2024
Acque. Servizio idrico integrato e nozione di gestione esistente

E' chiara la volontà del legislatore di disciplinare il fenomeno della gestione del servizio idrico quale species peculiare della nozione del “servizio pubblico”. Si evidenzia, altresì, la sussistenza di un principio di ordine generale, anche testualmente espresso (cfr. art. 149-bis, primo comma, d.lgs. n. 152/2006), di unicità della gestione in base al quale può affermarsi che la gestione unica ed accentrata costituisce la regola (arg., oltre che dal richiamato art. 149-bis, anche dall’art. 147, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), mentre quella polverizzata e autonoma costituisce l’eccezione (arg. da 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006). Circostanza quest’ultima confermata anche dall’art. 5 d. lgs. 201/2022. Muovendo da questi presupposti, si ritiene che nell’interpretazione della locuzione “gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti” (e in particolare del sintagma “gestione esistente”) debba prediligersi quell’esegesi che sia corrispondente alla “tendenza-principio” manifestata nell’ordinamento ad una gestione accentrata e, pertanto, che sia conforme al rapporto regola-eccezione innanzi tratteggiato. Per “gestioni esistenti” dovranno pertanto intendersi soltanto quelle modalità di conduzione del servizio idrico che possano ricondursi ad una legittima assunzione ed erogazione del servizio, consacrata in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, mentre non potranno assumere rilievo le gestioni nelle quali la conduzione del servizio risulta avvenire semplicemente in via “di fatto”. Sussistendo il dubbio ermeneutico circa la “corretta lettura” da fornire al lemma “esistente” o alla locuzione “gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti”, quella che deve essere prescelta è l’interpretazione che dà attuazione al “principio” assunto a “regola” della fattispecie e, per converso, restringe l’ambito applicativo dell’eccezione.

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Urbanistica.Attività edilizia libera

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 29 Febbraio 2024
Visite: 3553

Consiglio di Stato Sez. VI n. 1659 del 20 febbraio 2024
Urbanistica.Attività edilizia libera

Secondo l’art. 6, d.P.R. n. 380/2001 ”Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) omissis……(..) “e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”. Dal soprariportato testo si rileva che le opere indicate possono ritenersi effettivamente rientranti nel perimetro di applicazione della previsione normativa soltanto laddove, per le loro caratteristiche in concreto, siano del tutto inidonee a influire in modo rilevante sullo stato dei luoghi, e quindi non determinino una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (segnalazione Ing. M. Federici)

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  • Caccia e animali.Articolo 544-bis codice penale
  • Rifiuti.I proprietari dei terreni non sono tenuti alla bonifica ambientale quando abbiano adottato le iniziative alla loro portata.
  • Beni ambientali.Il silenzio assenso previsto dall’art. 17 bis l. 241 del 1990 è applicabile anche al parere della Soprintendenza
  • Rifiuti. Imballaggi e TARI
  • Rumore.Caratteristiche della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p.
  • Acque.Gestioni dirette comunali del servizio idrico
  • Ambiente in genere.Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
  • Beni ambientali.Rapporti tra art. 146 dlv 42-2004 e dpr 31-2017
  • Sostanze pericolose.Manufatti in amianto ed intervento urgente del sindaco
  • Beni Ambientali.Sanzioni amministrative

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