Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2757 del 23 luglio 2025
Urbanistica.Demolizione e ricostruzione
L'intervento di ristrutturazione edilizia, pur con le ampie concessioni legislative in termini di diversità tra la struttura originaria e quella frutto di "ristrutturazione", non può prescindere dal conservare traccia dell'immobile preesistente. Non pare irragionevole escludere la sussistenza di elementi di continuità quando, come nel caso di specie, un edificio a due piani, di cui uno solo adibito a residenza, viene sostituito da una palazzina di cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato, composta da otto appartamenti che, all’evidenza, produce un carico urbanistico ampiamente superiore e, perciò, molto diverso da quello prodotto dall’edificazione precedente. Tale intervento deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione. (segnalazione M. Grisanti)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6486 del 22 luglio 2025
Acque.Raccolta di acque di origine pluviale
La raccolta di acque di origine pluviale non può considerarsi mera fognatura nè raccolta di acque meteoriche non convogliate identificabili come corpo idrico, per cui una canaletta naturale di raccolta delle acque piovane non ha natura di acqua pubblica (segnalazione e massima Avv. E. Gaz)
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5765 del 4 luglio 2025
Danno ambientale.Natura solidale della responsabilità
La responsabilità per il danno ambientale, quale species di responsabilità aquiliana, ha natura solidale con la conseguenza che l’adempimento dell’obbligo risarcitorio, anche in forma specifica, può essere richiesto a ciascun corresponsabile, ferma restando la possibilità in capo al corresponsabile che abbia integralmente sostenuto le spese di rivalersi in capo agli altri corresponsabili in proporzione ai rispettivi contributi oggettivi e soggettivi di partecipazione.
Cass. Sez. III n. 24720 del 7 luglio 2025 (CC 12 giu 2025)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Malvino
Urbanistica.Individuazione dell'immobile da demolire
La sola indicazione delle dimensioni del manufatto risulta sufficiente in sede penale per garantire la precisione e determinatezza dell’ordine di demolizione, non essendovi alcuna necessità per la sua esecuzione di dover identificare l’immobile tramite i dati catastali. Una dettagliata descrizione delle opere abusivamente realizzate è dunque necessaria solo in sede amministrativa.
Consiglio di Stato Sez. II n. 5795 del 4 luglio 2025
Urbanistica.Condono in aree vincolate
Il condono previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 è possibile, in base al combinato disposto dei commi 26, 27 e 43 del predetto articolo, nelle aree sottoposte a vincoli esclusivamente a fronte d’interventi edilizi di minore rilevanza indicati ai numeri 4), 5) e 6) dell’allegato 1 al medesimo decreto legge (ovverosia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e in presenza, tra altri requisiti, del rilascio di un previo parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Al contrario, altre tipologie di abuso non sono sanabili, pur laddove le opere risultino conformi alla normativa e agli strumenti urbanistici (il che invece ha favorevole rilievo per gli abusi minori), se l’area d’insistenza dell’opera sia sottoposta a vincolo di inedificabilità, anche solo relativa, già prima dell’intervento abusivo
Cass. Sez. III n. 24980 del 8 luglio 2025 (UP 3 apr 2025)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Masciulli
Urbanistica.La doppia conformità riguarda anche le norme tecniche
La doppia conformità imposta dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 deve riguardare non solo la disciplina urbanistica, ma anche quella edilizia, dovendosi intendere per "disciplina edilizia" l'insieme delle norme tecniche comprese nella parte seconda del d.P.R. n. 380 del 2001, quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali di cui all'art. 4 d.P.R. n. 380 del 2001 (che disciplinano, a loro volta, le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi) e, più in generale, le norme di fonte primaria e/o secondaria che regolamentano, con efficacia cogente, l'attività costruttiva condizionando il rilascio del permesso di costruire (art. 12 d.P.R. n. 380 del 2001), imponendo l'acquisizione, in fase istruttoria, non solo dei «documenti previsti dalla parte II» del d.P.R. n. 380 del 2001, ma anche della dichiarazione del progettista abilitato «che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normativa di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica» (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380, cit.).
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