Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 26803 del 21 giugno 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Bene
Ambiente in genere.Occupazione abusiva di area demaniale tramite la realizzazione di opere
Il reato di cui all’art. 1161, cod. nav. (occupazione abusiva di area demaniale tramite la realizzazione di opere) ha natura permanente la cui consumazione coincide con il cessare della permanenza. Ciò si verifica con il venire meno dell'abusiva occupazione a seguito di sgombero del bene o con il rilascio di concessione demaniale o con la condanna dell'imputato in primo grado. Il decreto penale di condanna, al pari della sentenza di condanna in primo grado, interrompe la permanenza del reato dalla data della sua notificazione all’imputato. Anche il sequestro interrompe la permanenza.
Deroghe ai limiti emissivi e Piani di Qualità dell’Aria.
Corte Giustizia UE n. 375/2021 (9.3.2023)
a cura di Cinzia SILVESTRI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5457 del 5 giugno 2023
Rifiuti.Attività posta in essere in un parco naturale
In linea di principio, la finalità della legge sulle aree protette è dichiaratamente quella di garantire e promuovere, “in attuazione degli art. 9 e 32 Cost., e nel rispetto degli accordi internazionali”, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, nei territori che, costituendo espressione di detto patrimonio, meritano speciale tutela (cfr. L. n. 394 del 1991, art. 1, commi 1, 2 e 3), sicché risulta evidente che nelle aree, che, rispondendo alle anzidette caratteristiche, sono istituite in Parco naturale, è la tutela dell’ambiente ad assumere, per specifica scelta del legislatore, rilievo preminente su qualsiasi altro interesse anche di primaria importanza. Alla luce di tale ratio, deve essere letto il comma 3 dell’art. 11 della legge 394 del 1991, che prevede che “Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: (…) b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;”. Nei parchi vi è pertanto il divieto di tutte indistintamente le attività e le opere che possano comunque recare pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. La disposizione indica un elenco non esaustivo di attività ed interventi - declinato alle lettere da a) ad h) - che sono direttamente inibiti dalla legge, in quanto, ritenuti, in forza di presunzione assoluta, di per sè idonei a compromettere "la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati". E’ evidente che con riferimento alla materia dei rifiuti, il riferimento alle “discariche”, di cui alla lettera b) dello stesso art. 11, n. 3, costituisce solo una specificazione, non avente portata certamente esaustiva, delle attività relative ai rifiuti.
Il sottoprodotto:tra disciplina probatoria e l’esigenza di un cambio di prospettiva
di Costanza TESTA
Cass. Sez. III n. 24942 del 9 giugno 2023 (CC 6 apr 2023)
Pres. Andreazza Rel. Reynaud Ric. Colonna
Rifiuti.Gestione illecita e confisca
In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
TAR Campania (NA) Sez. VI n. 3379 del 1 giugno 2023
Urbanistica.Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
L'elemento che differenzia il procedimento scolpito dall'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 rispetto a quello del successivo art. 31 è rappresentato dal fatto che, nel primo caso, a seguito di accertamento degli abusi il funzionario provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, nel senso che il funzionario senz'altro può materialmente demolire il manufatto abusivo. Ciò è reso evidente dalle parole “e al ripristino dello stato dei luoghi”. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 27 del medesimo d.P.R. n. 380/2001, e dunque il ripristino dello stato dei luoghi sia perseguito dall'Amministrazione secondo il procedimento dell'art. 31, essa assegna un termine per l'esecuzione dell'ordine di ripristino da parte dei responsabili dell'abuso con le conseguenze in caso di inottemperanza, scolpite dai successivi commi dell'art. 31 stesso. La differenza tra gli artt. 27 e 31 citati è, dunque, costituita dall'evenienza se il Comune si determini all'immediata demolizione o se fissi il termine di 90 giorni per la spontanea esecuzione da parte del responsabile dell'abuso. Inoltre, l'art. 27, T.U.E. è sempre applicabile sia che venga accertato l'inizio che l'avvenuta esecuzione di interventi abusivi e non vede la sua efficacia limitata alle sole zone di inedificabilità assoluta, nel rispetto dei poteri di vigilanza attribuiti al Comune
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