Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2635 del 14 marzo 2023
Ambiente in genere.Accesso alle informazioni ambientali
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 19 agosto 2005, n. 195, per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, le energie, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi. Nonostante l'art. 3, comma 1 del decreto non contempli per il richiedente dell'accesso all'informazione ambientale l'obbligo di dichiarare il proprio interesse, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa amministrazione) ben può pronunciarsi sull'effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente "ambientale" agli effetti dell’accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le "informazioni ambientali" da lui ricercate
Cass. Sez. III n. 12553 del 27 marzo 2023 (UP 14 feb 2023)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. PG in proc. Comparato ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e ignoranza inevitabile della legge penale
Anche con riferimento alla lottizzazione abusiva la esclusione della colpevolezza non può essere determinata dall’errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi, dal mero errore di interpretazione, che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante, da cui l’agente tragga la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta. L’esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo. Ne consegue che in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione dall'intervento, con l'espletamento di qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia
Consiglio di Stato Sez. VII n. 2689 del 14 marzo 2023
Urbanistica.Principi di buona fede e presunzione di non colpevolezza e lottizzazione abusiva
I principi costituzionali e sovranazionali di buona fede e di presunzione di non colpevolezza invocabili dai contravventori allo scopo di censurare un asserito deficit istruttorio e motivazionale consistente nell’omessa individuazione dell’elemento psicologico dell’illecito contestato possono al più essere spesi al fine dell’applicazione della sanzione penale accessoria della confisca urbanistica contemplata dall’art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001 (reputata comunque compatibile con l’art. 7 CEDU dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: Grande Chambre, 28 giugno 2018, n. 1828), nel mentre l’argomento medesimo non è utilmente invocabile al fine dell’irrogazione della sanzione ammnistrativa dell’acquisizione coattiva dell’immobile al patrimonio del Comune, contemplata dall’art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto atto vincolato.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2559 del 10 marzo 2023
Beni ambientali.Sulla compatibilità delle strutture funzionali alla balneazione con le esigenze di tutela del paesaggio
La realizzazione di strutture funzionali alla balneazione costituisce una modalità di utilizzo del bene paesaggistico che non può tradursi nella deprivazione del valore naturalistico e culturale, che deve essere preservato in modo prioritario; alla luce dei principi costituzionali, infatti, le possibilità di sfruttamento per ragioni turistiche e ricreative sono da considerarsi secondarie rispetto alla prioritaria esigenza di tutela della costa. Pertanto, qualora una disposizione legislativa regionale consenta il mantenimento, per l’intero anno solare, delle strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, tale norma non va intesa nel senso che impone, quale regola ordinaria, il mantenimento delle strutture per l’intero anno solare, bensì come eccezione limitata ai casi in cui tale possibilità non incida sulle predette esigenze di tutela paesaggistica
TAR Puglia (LE) Sez. III n. 254 del 20 febbraio 2023
Urbanistica.Installazione campi di padel
L’installazione di campi di padel richiede il rilascio di un permesso di costruire o quanto meno la presentazione di una S.C.I.A. edilizia
TAR Campania (SA) Sez. II n. 523 del 6 marzo 2023
Urbanistica.Effettivo inzio lavori immobile assentito
I lavori di costruzione del manufatto assentito possono reputarsi effettivamente iniziati, nel corso dell’anno decorrente dal rilascio del titolo abilitativo, quando siano di consistenza tale da comprovare l’effettiva volontà del beneficiario dello stesso di realizzare quanto da lui progettato, e non siano meramente simbolici, fittizi o preparatori e che, quindi, non sono, di per sé, sufficienti a comprovare un serio animus aedificandi ed a comportare una irreversibile trasformazione del territorio, ad es., la recinzione e la pulizia dell’area di intervento, l’installazione della baracca degli attrezzi e del cartello di cantiere, lo sbancamento e il livellamento del terreno, la realizzazione delle opere di scavo e di sottofondazione, nonché di limitate opere di fondazione
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