Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Sicilia (PA) Sez. I n. 3786 del 27 dicembre 2022
Elettrosmog.Impianti di telefonia e vincolo cimiteriale
Il divieto assoluto di nuove costruzioni conseguente all'esistenza di un vincolo cimiteriale riguarda solamente i manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie, come tali incompatibili con la natura dei luoghi e con l’eventuale espansione del cimitero. Gli impianti di telefonia mobile non possono invece essere qualificati come manufatti edilizi incompatibili con il vincolo cimiteriale, non ledendo in alcun modo gli interessi dei quali il vincolo in questione persegue la tutela: ai fini che qui rilevano, infatti, sono assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica, non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti, non creano problemi di ordine sanitario, non impediscono l’ampliamento del cimitero
Corte costituzionale n. 7 del 27 gennaio 2023
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Immobili acquisiti al patrimonio dei Comuni - Destinazione prioritaria ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale o a programmi di dismissione immobiliare - Criteri di assegnazione degli immobili - Riconoscimento della precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa.
Dispositivo: inammissibilità
Cass. Sez. III n. 376 del 10 gennaio 2023 (PU 6 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Carleo
Aria.Natura permanente della contravvenzione di cui all’art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006
La contravvenzione di cui all’art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006 che si riferisce alla realizzazione di uno stabilimento in difetto di autorizzazione, integra un reato permanente di pericolo per la cui sussistenza non è richiesto che l’attività inquinante abbia avuto effettivamente inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione delle attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza e, stante la sua natura, la consumazione non può che determinarsi o con il rilascio dell’autorizzazione o, alternativamente, con la cessazione dell’esercizio dell’impianto
TAR Campania (SA) Sez. I n. 3659 del 27 dicembre 2022
Urbanistica.Convenzioni di lottizzazione e prescrizione
Riguardo alla possibilità o meno di applicare l’istituto della prescrizione agli obblighi che originano dalla stipula di convenzioni di lottizzazione (ed ai relativi atti d’obbligo) e, in particolare, a quelli di cessione delle aree che il titolare della concessione ha realizzato quale onere di urbanizzazione convenzionalmente previsto rileva, ai fini dell'esclusione di tale possibilità, il fatto che le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali l’Amministrazione realizza esclusivamente finalità istituzionali, privi di specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi piuttosto come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione edilizia e, per l’effetto, una condizione strutturale immanente della assentita lottizzazione.
Combustibile Solido Secondario
di Cinzia SILVESTRI
Cass. Sez. III n. 404 del 10 gennaio 2023 (CC 14 dic 2022)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. PM in proc. Giraldi
Ambiente in genere.Inapplicabilità della legge 118 del 2022 alle concessioni demaniali scadute
In tema di abusiva occupazione di suolo demaniale, l'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27/08/2022 - che ha disciplinato l'annosa questione delle concessioni demaniali marittime all'art. 3, introducendo un inciso al comma 3 che impedisce di ritenere configurabile, fino al 31.12.2023 o, in presenza delle condizioni ivi indicate, fino al 31.12.2024, il reato di cui all'art. 1161 Cod. nav. - proroga ex lege l’efficacia, fino alle predette date, delle concessioni indicate dalla lett. a) della medesima disposizione, subordina la proroga “a tempo” dell’efficacia alla condizione che la concessione sia “in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, con la conseguenza che tale disposizione non trova applicazione, invece, a quelle concessioni che non sono in essere alla data del 27.08.2022, ossia data di entrata in vigore della l. 118-2022. E’ quindi lo stesso Legislatore a prevedere espressamente che tale “beneficio” non possa estendersi alle concessioni scadute.
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