Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Corte costituzionale n. 235 del 28 novembre 2022
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino - Revisione dei confini. Paesaggio. Organi dell'Ente Parco - Modifica alla legge regionale n. 42 del 2011. Vigilanza e sorveglianza - Previsione che la sorveglianza sul territorio del Parco è affidata, tra gli altri, ad apposite guardie del parco assegnate all'Ente Parco alle quali è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria con decreto prefettizio - Previsione che il personale svolge il proprio servizio in divisa ed è munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente Parco.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità
Corte europea: terre da scavo su terreni agricoli: rifiuti, sottoprodotti o EoW?
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9487 del 2 novembre 2022
Elettrosmog.Condizioni per attivazione impianto
L’accertamento da parte dell’ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, nonché con i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità ‒ stabiliti uniformemente a livello nazionale a tutela della salute della popolazione ‒ deve seguire, e non già precedere, la presentazione dell’istanza di autorizzazione. L’autorizzazione viene infatti rilasciata sulla base di dati prognostici sui futuri valori di campo elettromagnetico, i quali potranno essere realmente riscontrati nella loro effettiva portata solo a seguito dell’attivazione dell’impianto. L’autorizzazione unica è dunque una condizione necessaria ma non sufficiente per l’attivazione dell’impianto, richiedendosi anche il positivo parere dell’ARPA.
Cass. Sez. III n. 43604 del 17 novembre 2022 (CC 4 ott 2022)
Pres. Andreazza Est. Corbetta Ric. De Vita
Beni ambientali.Sequestro preventivo per reati paesaggistici
Nel valutare la sussistenza del presupposto del periculum in mora ai fini del sequestro preventivo di un immobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata conseguente all'uso dello stesso in quanto produttivo di conseguenze dannose sull'area oggetto di speciale protezione, il giudice del merito deve procedere ad una accurata disamina, verificando se possano escludersi ulteriori lesioni del bene protetto sulla base della assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenendo conto della natura di quest'ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell'opera. In altri termini, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il presupposto del periculum in mora non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela.
Il rapporto tra il delitto di traffico illecito di rifiuti e quello d’inquinamento ambientale: un’ipotesi di connessione da concorso formale o da continuazione dei reati (Parte I).
di Giuseppe DE NOZZA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9656 del 3 novembre 2022
Urbanistica.Rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo
In linea generale nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell'autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all'art. 654 c.p.p., secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia. Né la sentenza penale di assoluzione può condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando la pubblica amministrazione non si sia costituita parte civile nel processo penale. Il carattere vincolante, nei riguardi del giudizio amministrativo, dell'accertamento compiuto dal giudice penale, è in ogni caso subordinato alla ricorrenza di presupposti rigorosi. Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Non, quindi, nei confronti di altri soggetti che siano rimasti ad esso estranei, pur essendo in qualche misura collegati alla vicenda penale. Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento dei “fatti materiali” e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile o dell’amministrazione
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