Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 7625 del 1 settembre 2022
Demolizione e ricostruzione del manufatto in area vincolata
La demolizione e ricostruzione del manufatto, insistente in area vincolata, con mutamento di sagoma – determinata dall’incremento della pendenza delle falde di copertura – ed aumento volumetrico, si qualifica come nuova costruzione. È dirimente in proposito l’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 380 del 2001 laddove recita : “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”.
Cass. Sez. III n. 27466 del 15 luglio 2022 (CC 12 mag 2022)
Pres. Aceto Est. Scarcella Ric. Fiorini
Beni Ambientali. Aree naturali protette
Il concetto di "aree naturali protette" è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. Ed invero, anche i siti di importanza comunitaria (SIC) sono classificati come aree protette, giusta la previsione di cui alla Delib. Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 1996, art. 1 adottata, ai sensi della L. n. 394 del 1991, art. 3, comma 4, dall'allora competente Comitato per le aree naturali protette.
La pratica è più complessa? Una buromitologia! Per migliorare la consulenza e la burocrazia sui rifiuti (Parte I)
di Roberto QUARESMINI e Alberto PIEROBON
TAR Campania (SA) Sez. III n. 2226 del 26 agosto 2022
Urbanistica.Fascia di rispetto ferroviario
L'autorizzazione alla deroga delle distanze minime dalle rotaie da parte dell'autorità (RFI - s.p.a.) cui compete la tutela del vincolo della fascia di rispetto ferroviario forma il necessario presupposto per il rilascio del titolo abilitativo, anche in via di sanatoria, conseguendo a valutazione discrezionale dei valori antagonisti secondo il criterio di prevalenza dell'interesse alla protezione della pubblica incolumità, nonché alla sicurezza dell'esercizio ferroviario: per il diniego del nulla osta è sufficiente una sintetica, implicita motivazione, che palesi le ragioni avverse all'accoglimento della istanza del privato, mentre è, semmai, il parere favorevole alla realizzazione o mantenimento di costruzioni infra m. 30 dalla rete a dovere individuare e puntualizzare le ragioni che legittimano la concessione del nulla osta, pena la elusione delle prescrizioni di legge, della tutela del bene primario della incolumità pubblica
Cass. Sez. III n. 30287 del 1 agosto 2022 (UP 26 mag 2022)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Scaletti
Urbanistica.Variante leggera in corso d’opera e difformità incidenti sulle volumetrie
Non rientrano nella ipotesi di variante “leggera” in corso d’opera – disciplinata dall’art. 22, comma 2, d.P.R. 380/2001, che la assoggetta a mera segnalazione certificata di inizio attività da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, con la conseguente penale irrilevanza rispetto al reato urbanistico le difformità che incidono sulle volumetrie. Queste ultime richiedono il permesso di costruire, sicché il mancato previo rilascio del titolo in variante prima della esecuzione delle opere integra certamente gli estremi di reato.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6681 del 29 luglio 2022
Urbanistica.Caratteristiche dei volumi tecnici e delle opere precarie
La nozione di volume tecnico riguarda solo i volumi, realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche, necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio. Il volume tecnico, pertanto, afferisce a opere edilizie, allocate al di fuori del copro dell’edificio, di limitata consistenza volumetrica e completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di tale costruzione La qualificazione di un volume come “tecnico”, dipende, quindi, da una qualità intrinseca e oggettiva del medesimo, e non invece dalla circostanza che quest’ultimo, per una libera scelta del proprietario dell’immobile, venga, di fatto, destinato a contenere impianti tecnici. Per opera di carattere precario deve intendersi quella, agevolmente rimuovibile, funzionale a esaudire un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione ecc.), destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l'interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare. Il suddetto carattere deve essere escluso allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della stessa. Da ciò discende, pure, che la natura precaria di un’opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando piuttosto la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione.
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