Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 21090 del 28 maggio 2021 (CC 13 mag 2021)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Trionfanti
Rifiuti.Prescrizione del reato e restituzione dell’area adibita a discarica subordinata alla bonifica
E’ illegittimo il provvedimento con cui il giudice, a fronte della intervenuta estinzione per prescrizione del reato per cui sia stato disposto il sequestro, disponga il dissequestro di beni subordinatamente alla effettuazione di determinati adempimenti, quale nella specie, la bonifica dell'area interessata da una discarica per la quale il reato è estinto. Residuano, comunque, gli obblighi di cui agli artt. 242 e ss. Dlgs. 152/06 a carico del responsabile dell’inquinamento, tenuto ad attuare le necessarie misure di prevenzione ed eventualmente, a date condizioni, a provvedere al ripristino della zona contaminata. Come anche residuano i correlativi poteri doveri a carico degli enti pubblici competenti, ai sensi della predetta disciplina.
TAR Campania (SA) Sez. II n. 1542 del 23 giugno 2021
Beni ambientali.Applicabilità dell'art. 17 bis, l. n. 241 del 1990 al parere reso dalla Soprintendenza sul provvedimento di autorizzazione paesaggistica
L'istituto del silenzio assenso ex art. 17 bis, l. n. 241 del 1990 si applica al parere reso dalla Soprintendenza sul provvedimento di autorizzazione paesaggistica, estendendosi ad ogni procedimento (anche eventualmente a impulso d’ufficio) che preveda al suo interno una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione, senza che rilevi la natura del provvedimento finale nei rapporti verticali con il privato destinatario degli effetti dello stesso
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4200 del 1 giugno 2021
Rifiuti.Ordinanze di rimozione e ordinanze relative a siti contaminati
Le ordinanze emanate ai sensi dell’art. 242 cit. presuppongono una situazione di fatto specifica. poiché sono previste dal titolo V della parte IV del dlv 152\06, che ai sensi della norma introduttiva, ovvero dell’art. 239 d. lgs. 152/2006 disciplina “gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati” e per espressa previsione del successivo comma 2 lettera a) dello stesso articolo non si applica “all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto”, fattispecie in cui si interviene invece con le ordinanze comunali di cui all’art. 192 del decreto medesimo
Cass. Sez. III n. 20941 del 27 maggio 2021 (CC 10 feb 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Gentili Ric. Lembo
Urbanistica.Demolizione e delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi alla acquisizione della opera abusiva al patrimonio dell’ente pubblico
L’eccezionale ostacolo alla operatività dell’ordine giurisdizionale di demolizione dell’opera edilizia abusivamente realizzata costituito dalla adozione di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi alla acquisizione della opera abusiva al patrimonio dell’ente pubblico, è sempre soggetta al sindacato che il giudice della esecuzione è chiamato a svolgere, sia pure sotto il profilo della sola legittimità e non certamente del merito della delibera, in relazione alla esistenza o meno delle specifiche esigenze che giustifichino tale scelta. Compito del giudice della esecuzione è verificare se il provvedimento comunale abbia adeguatamente ponderato, bilanciandolo con il contrapposto interesse al rispetto della legalità edilizia indubbiamente violato per effetto della realizzazione dell’immobile abusivo, se il mantenimento del manufatto si ponga o meno tuttora in insanabile contrasto con rilevanti interessi urbanistici ovvero se lo stesso violi preminenti interessi di carattere ambientale, culturale e paesaggistico ed, infine, se la destinazione attribuita dal Comune al manufatto sia tale da consentire effettivamente il soddisfacimento di un interesse pubblico.
Consiglio di Stato Sez. IV n.4802 del 23 giugno 2021
Ambiente in genere.Vicenda ex Ilva Taranto
Il procedimento tratta dell'ordinanza avente ad oggetto “rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto – emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività” (segnalazione ing. M. Federici)
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 5634 del 12 maggio 2021
Urbanistica.Nozione di pergolato realizzabile senza permesso di costruire
È illegittima l’ordinanza di demolizione di un pergolato per assenza di permesso di costruire. Ai fini edilizi, per pergolato deve intendersi una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richieda alcun titolo edilizio a meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia.
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