Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 17485 del 9 giugno 2020 (CC 11 set 2019)
Pres. Sarno Est. Macrì Ric. Di Cicco
Beni ambientali.Sequestro preventivo
L’art. 30, comma 3, l. n. 394 del 1991 contempla il sequestro preventivo delle aree nei casi di violazione degli art. 733 e 734. Tale circostanza non preclude tuttavia la possibilità di procedere comunque al sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., ove sussista il fumus della violazione di una delle disposizioni penali previste dalla legge citata
TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 215 del 5 giugno 2020
Urbanistica.Permesso di costruire in deroga e slienzio-assenso
La generale regola del silenzio-assenso prevista per il procedimento di rilascio del permesso di costruire dall'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380 del 2001 non trova applicazione con riferimento al permesso di costruire in deroga. Detto permesso di costruire in deroga, infatti, è caratterizzato da una fattispecie a formazione progressiva che si snoda, a seguito della domanda dell'interessato, dapprima nella delibera consiliare e poi nel concreto rilascio del titolo edilizio da parte degli uffici amministrativi, in quanto l'art. 20, comma 8 riferisce la formazione del provvedimento tacito solo alla domanda di permesso di costruire senza quindi richiamare il (diverso) istituto del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici come definito dall'art. 14
Consiglio di Stato Sez. IV n.3405 del 1 giugno 2020
Urbanistica.Contributo concessorio dovuto per il rilascio della concessione edilizia
Il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario, ed ha carattere generale, prescindendo totalmente delle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere. Ne consegue l’assenza di qualsivoglia rapporto di sinallagmaticità tra la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell’amministrazione comunale ed il pagamento degli oneri concessori da parte del richiedente il titolo edilizio
Rapporto tra strumenti di pianificazione urbanistica e misure di salvaguardia
di Antonio VERDEROSA
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 288 del 6 maggio 2020
Urbanistica.Ordinanza di demolizione
Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso.” tale principio non ammetta deroghe “neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino (segnalazione Ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 17178 del 5 giugno 2020 (UP 5 mar 2020)
Pres. Rosi Est. Gai Ric. Fersino ed altri
Urbanistica.Responsabilità in capo al dirigente del Comune o responsabile dell’ufficio urbanistico per il reato edilizio nel caso di rilascio di permesso di costruire illegittimo
Non è configurabile, nel caso di rilascio di un permesso di costruire illegittimo, una responsabilità̀ ex art. 40 cpv. per il reato edilizio di cui all'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in capo al dirigente o responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune in quanto titolare di una posizione di garanzia e dunque dell'obbligo di impedire l'evento. La titolarità della posizione di garanzia, discendente dall'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, ne determina la responsabilità ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. in caso di mancata adozione dei provvedimenti interdittivi e cautelari, ma non in caso di condotta commissiva. In materia edilizia non c'è dubbio che l'art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 ponga a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari (cfr. anche art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001). Egli è quindi certamente titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di attivarsi per impedire l'evento dannoso, ma è altrettanto evidente che non si possa richiamare il citato art. 27 per configurare la responsabilità nel reato in presenza di una contestazione di condotta commissiva (rilascio di permesso a costruire).
Pagina 488 di 652