Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 36444 del 27 agosto 2019 (UP 28 mag 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Alessandroni
Aria.Getto pericoloso
Il reato di cui all’art. 674 cod. pen. è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo e, quanto all’elemento soggettivo, non hanno rilevanza alcuna i motivi ed il fine perseguiti dall’autore del reato, essendo solo necessario che la condotta sia attribuibile all'agente quanto meno sotto il profilo del comportamento colposo
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5972 del 29 agosto 2019
Urbanistica.Necessità di sottoporre a VIA le estensioni o modifiche di progetto
Le modifiche o estensioni di progetti inizialmente sottoposti alla valutazione di impatto ambientale devono essere soggette a V.I.A. solamente qualora, in base alla normativa vigente in quel momento, sarebbe necessaria la valutazione di impatto ambientale se il progetto, così come modificato od esteso, fosse stato presentato ex novo
Cass. Civile Sez. Tribut. n. 19334 del 18 luglio 2019 (Ud 5 giu 2019)
Pres. Chindemi Est. Stalla Ric. Eurowind
Sviluppo sostenibile.Sulla determinazione del valore di un parco eolico ai fini Ici
Ciò che rileva, ai fini della determinazione del valore degli immobili non accatastati in questione (fabbricati o impianti), è la valutazione desumibile dalle scritture contabili con i correttivi (lordo ammortamento e coefficienti di adeguamento annuale) prescritti dalla legge (segnalazione e masima Avv. M. BALLETTA)
Cass. Sez. III n. 36405 del 26 agosto 2019 (UP 18 apr 2019)
Pres. Di Nicola Est. Andronio Ric. PM in proc. Rossello
Ambiente in genere. Procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale
La procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale prevista dagli artt. 318 bis e ss del d.lgs. n. 152 del 2006 è applicabile anche nel caso in cui, previo accertamento dell’assenza di danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l’autorità amministrativa di vigilanza competente non abbia impartito prescrizioni per regolarizzare la situazione di fatto che integra la contravvenzione accertata; l’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, si riferisce sia alle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, sia alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto, precedentemente all’emanazione della prescrizione, all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n.790 del 30 agosto 2019
Rifiuti.Obblighi di intervento
Dalla lettura degli articoli 240, lettere i), m) ed n), 242 e 245, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, alla luce del principio “chi inquina paga” espresso dall’art. 191, par. 2, del TFUE e ribadito dall’art. 239, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.152/2006, emerge che il solo soggetto responsabile dell’inquinamento è tenuto, ai sensi del citato 242, ad eseguire (oltre alle misure di prevenzione, la cui definizione è contenuta nella lettera i) del citato articolo 240) anche le misure di messa in sicurezza di emergenza e le opere di bonifica. Il proprietario dell’area che non sia responsabile dell’inquinamento deve invece provvedere, ai sensi del menzionato comma 2 dell’art. 245, a dare comunicazione dell’inquinamento alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competente, nonché ad attuare unicamente le “misure di prevenzione”, con esclusione delle più gravose misure costituite dalla messa in sicurezza d’emergenza e dalla bonifica (il cui obbligo di attuazione grava, in entrambi i casi, solamente sul soggetto responsabile dell’inquinamento)
Cass. Sez. III n. 36400 del 26 agosto 2019 (UP 17 apr 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Reynaud Ric. Martino
Rifiuti.Verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica
La verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica, da effettuarsi dal gestore almeno una volta l’anno secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 3, d.m. 27 settembre 2010, disposizione richiamata nel caso di specie dall’A.I.A., va effettuata entro il 31 dicembre dell’anno civile di riferimento.
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