Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di Giustizia (Quarta Sezione) 23 novembre 2023
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Rigetto di una richiesta di informazione – Verbali delle riunioni di un governo – Discussioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Eccezioni al diritto di accesso all’informazione – Nozioni di “comunicazioni interne” e di “deliberazioni interne delle autorità pubbliche” – Ricorso giurisdizionale – Annullamento della decisione di rifiuto – Eccezione applicabile individuata nella sentenza – Autorità di cosa giudicata»
Consiglio di Stato Sez. VII n.8989 del 16 ottobre 2023
Elettrosmog.Installazione impianti e poteri del comune
L'art. 8 della legge 36\2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l'installazione di impianti di telecomunicazione, per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potere regolamentare non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, anche laddove preveda limiti, deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni . Detto potere regolamentare va tenuto distinto dalla tutela igienico-sanitaria in senso proprio - esaurientemente assicurata dalla fissazione, ad opera dello Stato, di livelli massimi di esposizione inderogabili – riconducendolo al generale potere di pianificazione delle utilizzazioni del territorio, in questo caso specificamente rivolto a conseguire finalità ulteriori di tutela paesaggistica e culturale (“corretto insediamento urbanistico e territoriale” degli impianti) e di tutela ambientale (“minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici”) sull'intero territorio comunale. L'esercizio dei poteri di pianificazione previsti (implicitamente) dall’art. 8, comma 6, ed in particolar modo la localizzazione dei siti di installazione degli impianti di radiotelefonia mobile, alla luce della qualificazione giuridica e delle caratteristiche delle reti di tale servizio pubblico, non può avvenire applicando i procedimenti urbanistici ordinari, ma richiede la previa valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio, attraverso un confronto dialettico con i gestori delle reti (i quali sono in possesso delle informazioni e conoscenze tecniche necessarie) e la loro partecipazione propositiva
Consiglio di Stato Sez. II n. 9799 del 15 novembre 2023
Urbanistica.Fiscalizzazione abuso
La c.d. fiscalizzazione dell’abuso, in caso di intervento eseguito in parziale difformità dal titolo edilizio, può essere richiesta anche dal proprietario incolpevole, cui l’ingiunzione a demolire è stata notificata al solo scopo di preannunciare il ripristino dello stato dei luoghi. Destinatario esclusivo del provvedimento è, però, il responsabile dell’abuso, ove conosciuto, cui fanno carico anche le spese dell’esecuzione in danno. L’impossibilità di demolire, il cui accertamento ha un ambito oggettivo più limitato nel caso di intervento eseguito in parziale difformità dal titolo, di regola deve essere eccepita e provata dal proprietario nella fase esecutiva del procedimento ripristinatorio conseguente ad un abuso edilizio. Allorchè sia già stata accertata dal Comune, per esigenze di economia procedimentale, se ne può tener conto provvedendo direttamente ad irrogare la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, purché motivando adeguatamente sul punto
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9148 del 23 ottobre 2023
Urbanistica.Ordine di demolizione ed istanza di sanatoria
La legittimità dell’ordine di demolizione va valutata sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, così che le vicende successive potranno semmai influire sull’adozione degli atti consequenziali o sulla procedibilità del ricorso, ma non incidono sulla decisione di merito. Pertanto, la mera presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. 380\01 non è in grado di vanificare né di viziare ex post il precedente ordine di demolizione delle opere abusive e quindi neppure può influire direttamente sulla relativa impugnativa in sede giurisdizionale. La presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso ma determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia. Infatti, per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell'atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia. Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001. Dunque l'avvenuta presentazione di un'istanza di accertamento di conformità, quando sia già stato instaurato un procedimento sanzionatorio, concretizzatosi nell'adozione di un'ingiunzione a demolire, fa sì che questa perda efficacia solo temporaneamente, ossia per il tempo strettamente necessario alla definizione, anche solo tacita, del procedimento di sanatoria ordinaria, con la conseguenza che, ove questa non venga accolta, il procedimento sanzionatorio riacquista efficacia senza la necessità, per l'Amministrazione, di riadottare il provvedimento; tale mancato accoglimento non impone, peraltro, la successiva riadozione dell'atto demolitorio, con ciò attribuendo al privato, destinatario dello stesso, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, intrinseco nella mera presentazione di una domanda, finanche pretestuosa, quel medesimo provvedimento
Consiglio di Stato Sez.IV n. 9285 del 27 ottobre 2023
Ambiente in genere.AIA e modifiche impianto
L’art. 29 nonies del d.l.gs n. 152/2006, dispone che il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’art. 5, comma 1, lettera l) e che l’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, oppure, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso, invece, di modifiche ritenute “sostanziali”, il gestore deve inviare all’autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, commi 1 e 2. L’art. 29 novies, comma 1, del Codice dell’Ambiente prevede un termine di sessanta giorni entro il quale l’autorità deve pronunciarsi, e in caso di silenzio consente al privato richiedente di procedere a realizzare le modifiche. Tuttavia la disposizione non preclude espressamente all’autorità competente di intervenire successivamente né afferma che la modifica richiesta debba ritenersi approvata “per silentium” in quanto definitivamente qualificata come “non sostanziale”. In base alla regola generale dell’art. 20, comma 4, della l. 7 agosto 1990 n.241, infatti, il silenzio assenso è escluso nei procedimenti in materia ambientale. Una regola diversa dovrebbe essere prevista dalla legge in modo esplicito. Deve pertanto ritenersi che la norma in esame contempli la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate, non essendo prevista alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione, e senza che venga stabilito con espressioni inequivoche “che decorso detto termine l’autorizzazione richiesta debba intendersi resa. Se il gestore ritiene che la modifica proposta sia “non sostanziale”, egli è tenuto a presentare all’Amministrazione non una richiesta di autorizzazione ma una mera “comunicazione”. L’Autorità competente è chiamata a valutare la natura della modifica ed eventualmente a notiziare il gestore della necessità di procedere alla presentazione di nuova domanda di autorizzazione. Solo se il primo termine decorre inutilmente le modifiche comunicate potranno essere lecitamente intraprese, ma ciò solo fino ad una diversa determinazione dell’Amministrazione che ritenga necessario lo svolgimento del procedimento di autorizzazione.
Consiglio di Stato Sez.VI n. 9167 del 23 ottobre 2023
Urbanistica.Opere precarie
La natura precaria di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo. La precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante
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