Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Sulla nozione di stato legittimo mobiliare
di Mauro FEDERICI
Consiglio di Stato Sez. II n. 8451 del 21 settembre 2023
Urbanistica.Manufatto con variazioni essenziali rispetto al progetto approvato
La realizzazione di un manufatto edilizio che presenti variazioni essenziali rispetto al progetto approvato col permesso comporta, non diversamente dall’assenza del permesso o dalla totale difformità dal medesimo, l’illegittimità dell’intero intervento eseguito e l’adozione dell’ingiunzione di rimozione o di demolizione delle opere abusive, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01.
Cass.Pen. Sez. III n. 42238 del 17 ottobre 2023 (UP 14 set 2023)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric.Zecca
Urbanistica.Attività edilizia libera e tutela del paesaggio
La particolare disciplina dell’attività edilizia libera non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate dalla disposizione che la riguarda, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. È stato rilevato, al proposito, che l’art. 6 in esame consente la realizzazione delle opere ivi indicate, in regime di attività edilizia libera, solo nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42 del 2004. Ne deriva che il regime dell'attività edilizia libera, ovvero non soggetta ad alcun titolo abilitativo, di cui all'art. 6 in esame, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le previsioni indicate nell'incipit della stessa, tra cuila normativa in materia di tutela del paesaggio.
Consiglio di Stato Sez. VI) n. 8436 del 20 settembre 2023
Elettrosmog.Installazione impianti e obbligo di pubblicità
L’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003 dispone che lo sportello locale competente provvede a “pubblicizzare” l’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. La ratio di tale obbligo di pubblicità, in una materia così “sensibile” e “delicata” come l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici assolve all’esigenza di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale. Insomma, la ratio dell’obbligo di pubblicità è in funzione dei cittadini potenzialmente interessati dall’installazione. Ne consegue che la pubblicazione sul portale “impresainungiorno.gov” - la cui finalità è quella è quella di semplificare la possibilità per le imprese di seguire lo stato di avanzamento dei procedimenti dalle stesse avviati - non è di per sé idonea ad assolvere l’obbligo di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, dovendosi provvedere a pubblicizzare l’istanza di autorizzazione, ed il relativo avvio del procedimento, attraverso canali che effettivamente possano essere consultati, senza particolari difficoltà, come la pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell’Amministrazione liberamente consultabili ed evidenziati, dai cittadini della zona, dello stesso Comune o di Comuni limitrofi.
Cass.Pen. Sez. III n. 42237 del 17 ottobre 2023 (UP 14 set 2023)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Bonfè ed altri
Rifiuti.Esclusione dalla disciplina generale
Quando un materiale (asseritamente) non rientra nel novero dei rifiuti, perché, ad esempio, è compreso tra quelli esclusi dalla disciplina di settore dall'art. 185 d.lgs. 152/06, oppure rientra tra i sottoprodotti o, comunque, nell'ambito di applicazione di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, occorre dimostrare che sussistono i presupposti per tale diversa qualificazione e l'onere della prova, come ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, grava su ne invoca l'applicazione. Tale prova, inoltre, deve riguardare la sussistenza di «tutti» i presupposti previsti dalla legge, in assenza dei quali il materiale resta sottoposto alla disciplina generale in materia di rifiuti.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 8358 del 15 settembre 2023
Urbanistica.Costruzioni interrate e permesso di costruire
Le costruzioni interrate, in via generale, sono annoverabili nella nozione di nuova costruzione, quando, per la loro incidenza sull’assetto urbanistico, comportano una trasformazione del territorio. In tali casi è necessario il permesso a costruire. Infatti, in materia urbanistico-edilizia, relativamente alla definizione degli interventi edilizi, la definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, n. 1, del D.P.R n. 380 del 2001 include nella nozione di "interventi di nuova costruzione" la costruzione di "manufatti edilizi fuori terra o interrati", a conferma del fatto che è indifferente la collocazione dell'edificio al di sotto del piano di campagna, e che solo in via eccezionale è consentito a livello amministrativo di non computare piani interrati di edifici per il resto realizzati fuori terra
Pagina 163 di 651