Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Puglia (BA) Sez. II n. 788 del 19 maggio 2023
Sviluppo sostenibile.Impianti in zone agricole
L’art. 12, comma 7, del d.lgs n. 387/2003 consente espressamente l’ubicazione in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come appunto quelli eolici. Anche le linee guida adottate con il con d.m. 10.09.2010, in attuazione del comma 10 del citato art. 12 del d.lgs n. 387/2003, all’allegato 3 (paragrafo 17), stabiliscono che “le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei”. Naturalmente in concreto devono vagliarsi alcuni fattori, come la tutela della biodiversità, nonché del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
Corte costituzionale n.115 del 8 giugno 2023
Oggetto: Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Liguria - Modifica all'art. 14 della l. reg.le n. 12 del 1995 - Ridefinizione dei confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua - Rinvio alle cartografie contenute nell'allegato A della l. reg.le n. 12 del 1995 - Riperimetrazione dei parchi regionali indicati.
Dispositivo: non fondatezza
Cass. Sez. III n. 18268 del 3 maggio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Fusco
Urbanistica.Intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente
Non possono ritenersi lecite, ancorchè non richiedenti astrattamente autorizzazione o fornite di un formale titolo autorizzatorio, le opere che, seppur autonomamente e astrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati. Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4909 del 17 maggio 2023
Urbanistica.Caducazione automatica dia e scia
In base all’articolo 19, comma 6 ter, della legge n. 241 del 1990 e ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale non è ammessa l’impugnativa di D.I.A. e S.C.I.A., in quanto atti soggettivamente privati; a maggior ragione non è possibile configurare la caducazione automatica di tali atti privati.
Cass. Sez. III n. 18919 del 5 maggio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Paolini
Urbanistica.Modifica destinazione uso con opere
In tema di reati urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie, pur a fronte delle modifiche apportate dall'art. 17 del D.L. n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014) all'art. 3 del d.P.R.380/2001, non confluisce nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria comprensivi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, seppur comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, in quanto quest’ultima nozione richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4647 del 9 maggio 2023
Elettrosmog.Applicazione del principio di precauzione
Il principio di precauzione (al quale si ispira anche la disciplina della tutela dell'esposizione ai campi elettromagnetici), costituisce uno dei capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, ed è attualmente menzionato, ma non definito, nell'art. 191, paragrafo 2, del TFUE, insieme a quelli del 'chi inquina paga' e dell'azione preventiva. Tale principio tuttavia non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Il principio di precauzione richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi. Gli studi scientifici attualmente disponibili – pur essendo astrattamente falsificabili come è normale nell’evoluzione della ricerca scientifica – non attestano l’esistenza di rischi tali da legittimare misure che si traducano in un divieto generalizzato assunto in sede locale senza avere acquisito da sedi scientifiche attendibili dati sui concreti rischi legati all’uso di questa tecnologia che rendano il divieto generalizzato (sia pure temporaneo) proporzionato a fronte di altre possibili misure di minimizzazione e mitigazione dei rischi di compromissione della salute umana.
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