Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 1670 del 18 gennaio 2023 (CC 6 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. PM in proc.Severini
Urbanistica.La ristrutturazione non può prescindere dal conservare traccia dell’immobile preesistente
La conferma della ontologica necessità che l’intervento di ristrutturazione edilizia, pur con le ampie concessioni legislative in termini di diversità tra la struttura originaria e quella frutto di “ristrutturazione”, non possa prescindere dal conservare traccia dell’immobile preesistente, è fornita dallo stesso art. 10, integrativo dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/01, laddove si premette che le novelle introdotte rispondono “al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo”. Anche la lettura stessa del citato articolo 3 del DPR 380/01 depone in tal senso, laddove, da una parte, definisce come ristrutturazione “gli interventi edilizi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso”, dall’altra, distingue rispetto ad essa gli “interventi di nuova costruzione” ( art. 3 comma 1 lett. e), che sono strutturalmente connotati dalla assenza di una preesistenza edilizia. In altri termini, con riguardo alla ristrutturazione non vi è spazio per nessun intervento che lasci scomparire ogni traccia del preesistente.
TAR Piemonte Sez. II n. 35 del 12 gennaio 2023
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
In linea generale, la VINCA è prescritta, già dalla direttiva Habitat, sia per i "piani" sia per i "progetti" che possano avere incidenze significative sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (cfr. art. 6, co. 3, direttiva 92/43/CEE). La dicotomia tra piani e progetti è ribadita, a livello nazionale, dal d.p.r. 357/1997 (cfr. art. 5, co. 2 e 4) e, a livello regionale, dalla l.r. 19/2009, che dedica due distinti articoli alla VINCA su piani (art. 43) e alla VINCA su progetti (art. 44). Del resto, a seconda dello spettro di valutazione, la VINCA si associa alla VAS, se ha ad oggetto piani e programmi, e alla VIA, se invece afferisce a singoli progetti (cfr. art. 10 d.lgs. 152/2006). Dunque, la valutazione d'incidenza di un piano di recupero, che è un atto di pianificazione urbanistica, non può appuntarsi su aspetti di strutturazione concreta dell'opera o di esecuzione della stessa, perché essi verranno valutati, sotto il profilo dell'incidenza sul sito Natura 2000, nella VINCA prescritta in sede di presentazione del progetto dell'opera, a norma dell'art. 44 l.r. 19/2009.
Cass. Sez. III n. 537 del 11 gennaio 2023 (UP 8 nov 2022)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Anastasi
Caccia e animali.Reato di cui all’art. 727, secondo comma, cod. pen.
L’ipotesi di reato di cui all’art. 727, secondo comma, cod. pen. non postula la necessaria ricorrenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poterne qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, ma al proposito rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria
Consiglio di Stato Sez. II n. 238 del 9 gennaio 2023
Urbanistica.Sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria
Le disposizioni dell' art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione
Cass. Sez. III n. 2339 del 20 gennaio 2023 (UP 6 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Forastiere
Rifiuti.Reato di abbandono
Il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sia un reato proprio che può essere commesso solo dal titolare dell’impresa, dai responsabili di enti e da coloro che, comunque, di fatto esercitano o poteri gestori dell’impresa; tale qualità, tuttavia, può essere dimostrata in qualsiasi modo ed essere desunta anche dalle modalità stesse di consumazione del reato non essendo necessaria, ai fini della consumazione del reato stesso, la qualifica formale di imprenditore
ILVA e non solo: il diritto alla salute e all’ambiente non può essere oggetto di alcun «bilanciamento»
di Gianfranco AMENDOLA
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