Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 20236 del 25 maggio 2022 (UP 10 feb. 2022)
Pres. Petruzzellis Rel. Zunica Ric. Montanari
Rifiuti.Illecita gestione acque di vegetazione delle olive
La fattispecie di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, sanziona la condotta di chiunque “effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216”. Tale fattispecie deve ritenersi ragionevolmente ascritta al contitolare di un oleificio, considerando che, trattandosi di un reato di natura contravvenzionale, lo stesso può essere integrato anche dalla colpa, nel caso di specie costituita dall’omessa vigilanza sulla sorte riservata alle acque di vegetazione non regolarmente smaltite, ma lasciate immettere in gran parte in un fiume utilizzando un tubo di gomma il cui impiego è chiaramente indicativo della volontà di disfarsi delle acque di vegetazione medesime.
TAR Veneto Sez. II n. 809 del 27 maggio 2022
Beni ambientali.Sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità del Ministero in materia di parere paesaggistici
Ricorso avverso provvedimento con il quale la Soprintendenza si è espressa negativamente sul progetto di P.U.A. presentato dalla società ricorrente, che prevede - in zona destinata dal P.R.G. al c.d. “atterraggio” di diritti edificatori, posta a margine di un’area edificata presso il limite della zona sottoposta a vincolo paesaggistico - la realizzazione di tre villette a schiera ad un piano fuori terra e sottotetto, aventi la superficie di 200 mq ciascuna (segnalazione Avv. E. Gaz)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3518 del 10 maggio 2022
Urbanistica.Adempimenti del richiedente e del comune per la richiesta di titoli edilizi
Colui che, nella veste di proprietario o avente la materiale disponibilità del bene, richieda un titolo edilizio deve necessariamente allegare e dimostrare di essere legittimato alla realizzazione dell’intervento che ne costituisce oggetto e il Comune conserva il potere di verificare la legittimazione del richiedente e accerta se egli sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria
Cass. Sez. III n. 20713 del 27 maggio 2022 (UP 25 gen. 2022)
Pres. Di Nicola Rel. Noviello Ric. Messina
Rifiuti.Natura istantanea o permanente del deposito incontrollato
A fronte di due apparenti diversi orientamenti, che propongono, quanto alla natura del reato contestato, rispettivamente una ricostruzione nel senso di una fattispecie di tipo permanente oppure un reato meramente istantaneo si è chiarito come il descritto contrasto sia da considerarsi più apparente che reale, dovendosi verificare, piuttosto, le concrete circostanze che connotano la presenza in loco dei rifiuti, per cui ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma – pur elementare - di gestione del rifiuto, la relativa illiceità penale caratterizza l'intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio. Ove, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, deve escludersi la natura di reato permanente. Essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, così che risulterebbe irragionevole non considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)
TAR Lombardia (MI) Sez. III n. 1208 del 25 maggio 2022
Aria.Danno alla salute per sforamento limiti PM10
Ordinanza con la quale il Tribunale amministrativo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiedendo di affermare la giurisdizione del Tribunale civile di Milano sulla controversia avente ad oggetto il ricorso di un cittadino milanese il quale, avendo subito danni alla salute per i continui e sistematici sforamenti dei valori limite per il PM10 occorsi nel capoluogo lombardo (come accertato dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE nella causa C-644/18) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Milano, il Comune di Milano e la Regione Lombardia (segnalazione Avv. S. Battista)
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