Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 12024 del 14 aprile 2020 (UP 19 dic 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Gai Ric. Vasellini
Rifiuti.Digestato quale sottoprodotto
La massa sia liquida che solida, residuo del processo di biodigestione (cosiddetto digestato), costituisce sostanza di origine vegetale e, per le sue caratteristiche di fertilizzante riutilizzabile in agricoltura, va qualificata come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Da cui l’ulteriore rilievo che l’applicazione della disciplina di cui al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
Ecologia del paesaggio
di Luigi FANIZZI
TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n.3375 del 18 marzo 2020
Urbanistica.Presupposti della fattispecie di lottizzazione abusiva
Ai fini della fattispecie di lottizzazione abusiva, ex art. 30 D.P.R. n. 380/2001, la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché la conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire.
Accertamento di conformità ed oblazione nella Regione Lazio
di Maria BITONDO
Consiglio di Stato Sez. II n. 1925 del 18 marzo 2020
Urbanistica.Effetti dell’istanza di sanatoria sull’ordine di demolizione dell’abuso edilizio
Quando è emesso un ordine di demolizione e l’interessato proponga un’istanza di sanatoria, il provvedimento repressivo continua a produrre effetti, sicché, da un lato, il soggetto sanzionato mantiene l’interesse a proporre ricorso (quindi su di lui grava un onere di tempestiva impugnazione) e, dall’altro, l’amministrazione può portare senz’altro ad esecuzione il proprio provvedimento, anche se costituisce una regola di buona amministrazione (al fine evitare responsabilità ove sia demolito un manufatto assentibile ex post) che l’esecuzione materiale dell’atto sia preceduta dalla reiezione dell’istanza di sanatoria, il che non comporta tuttavia sul piano squisitamente giuridico la neutralizzazione dell’efficacia dell’ordine di demolizione.
Corte costituzionale sent. 70 del 24 aprile 2020
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Norma interpretativa del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 14 del 2009 recante "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione - Interventi ammessi - Previsione che la disposizione debba essere interpretata nel senso che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare, a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza. Inserimento del comma 5-ter all'art. 4 della legge regionale n. 14 del 2009 - Previsione che gli interventi edilizi di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, possono essere realizzati anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza - Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale n. 59 del 2018.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - cessata materia del contendere
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