Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 16346 del 29 aprile 2021 (UP 11 gen 2021)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Baldi
Rifiuti.Reato di combustione illecita
ll reato di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, si configura con l’appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata, non essendo richiesti, per l’integrazione del reato, la dimostrazione del danno all’ambiente e il pericolo per la pubblica incolumità. A fronte di una disciplina originariamente incentrata su illeciti contravvenzionali, salva l’ipotesi del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, prevista dall’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, il “nuovo” art. 256-bis, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 136 del 2013, come convertito con modifiche nella legge n. 6 del 2014, nel medesimo d.lgs., ha previsto due delitti nei primi due commi, ai quali vengono affiancati tre circostanze aggravanti al primo, al terzo e al quarto comma, un’ipotesi di confisca al quinto comma, ed un illecito amministrativo che costituisce un limite alla rilevanza penale delle condotte suindicate al sesto comma. Il primo comma così recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni». La circostanza che il legislatore abbia introdotto l’espressa clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” e l’avere utilizzato per la la locuzione “appicca il fuoco”, senza ulteriori specificazioni, a differenza della previsione dell’art. 424 cod. pen. nella quale assume significato e rilevanza penale solo se da esso “sorge il pericolo di un incendio”, costituiscono elementi sulla base dei quali si deve ritenere la fattispecie quale reato di pericolo concreto per il quale non assume rilievo l’evento dannoso del danno all’ambiente
Consiglio di Stato Sez. II n. 3170 del 19 aprile 2021
Danno ambientale.Tutela ambientale e legittimazione ad agire
Il concetto di tutela del bene ambiente deve intendersi in senso ampio, potendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all’ambiente, quantunque in via diretta finalizzato alla tutela di interessi di natura più circoscritta o diversi; dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica è possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si deduca che tali atti sono idonei a compromettere l’ambiente.
Cass. Sez. III n. 15317 del 23 aprile 2021 (UP 17 mar 2021)
Pres. Ramacci Est. Di Stasi Ric. Vismara
Acque. Metodologia prelievo e campionamento
La metodologia indicata dal legislatore per il prelievo e il campionamento degli scarichi idrici ha carattere amministrativo e, come tale, non assurge a fonte di prova legale del carattere extratabellare degli scarichi, salva la ovvia facoltà del giudice di valutare l'attendibilità tecnica delle analisi compiute su campioni prelevati con metodiche diverse da quelle suggerite dal legislatore. La norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale, non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della fattispecie penale: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato prelevato secondo il criterio ordinario
TAR Molise Sez. I n. 169 del 5 maggio 2021
Urbanistica.Regolarità sismica quale presupposto per la sanatoria urbanistica
La disciplina antisismica considera la regolarità sismica del progetto (da intendersi come effettiva conformità del progetto alle prescrizioni tecniche di sicurezza sismica) come un requisito indefettibile per la realizzazione delle opere e per l’ottenimento di un valido titolo edilizio, e dunque anche ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex articolo 36 del TUED. Se nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria. Deve pertanto ritenersi che l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare, al quale si riferisce il criterio della doppia conformità (segnalazione Ing. M. Federici)
Consiglio di Stato Sez. II n. 3226 del 21 aprile 2021
Ambiente in genere.Procedure di V.I.A. e di screning
Fin dal loro ingresso nell’ordinamento, le procedure di V.I.A. e di “screning”, pur inserendosi sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono state considerate come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali: ciò, con il corollario che i relativi atti conclusivi (anche per la procedura di “screening”) sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori
Cass. Sez. III n. 15017 del 21 aprile 2021 (UP 10 dic 2020)
Pres. Marini Est. Zunica Ric. Pagano
Urbanistica.Disciplina antisismica e costruzione ubicata all’interno di una proprietà privata
In tema di contravvenzioni antisismiche, la disciplina prevista dal Testo Unico dell’edilizia trova applicazione anche nel caso in cui la costruzione si trovi all’interno di una proprietà privata, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche la “pubblica incolumità”, rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e quindi allo stesso proprietario del manufatto. Né appare dirimente l’obiezione secondo cui la chiusura della tettoia sarebbe avvenuta con una struttura “leggera”, perché le disposizioni previste dagli art. 83 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell’intervento
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