Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 30 del 21 febbraio 2020
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile - Ambito di applicazione - Riordino e rigenerazione del tessuto edilizio urbano - Previsione che gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente.
Dispositivo: inammissibilità
Cass. Sez. III n. 5508 del 12 febbraio 2020 (UP 2 ott 2019)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Ardigò
Urbanistica.Lottizzazione e strumento urbanistico in contrasto con norme di rango sovraordinato
Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche quando lo strumento urbanistico esiste ed è rispettato dai privati autori dell’intervento edilizio, ma è esso stesso in contrasto con norme di rango sovraordinato, posto che l’interesse protetto dalla legge non è soltanto quello di assicurare che la modifica del territorio avvenga sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, ma è anche quello di garantire che tale sviluppo si verifichi in piena aderenza al programmato assetto urbanistico.
Consiglio di Stato Sez. II n. 352 del 14 gennaio 2020
Beni ambientali.Abuso paesaggistico e sanatoria edilizia
L'art. 146, comma 4, l'art. 159, comma 5, e l'art. 167, comma 4 e 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) non consentono la sanatoria edilizia di interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, ammettendo il rilascio di un provvedimento di compatibilità soltanto nel caso di abusi minori
Consiglio di Stato Sez. II n. 349 del 14 gennaio 2020
Urbanistica.Procedura sanzionatoria
Qualora l'Amministrazione abbia prima dato corso all'iter ordinario disciplinato dall'art. art. 31, comma 2, T.U.E., notificando anche l'ordine di sospensione lavori, e successivamente, abbia ordinato una demolizione secondo quanto dispone la procedura prevista dall'art. 27 del T.U.E. non effettua una duplicazione procedimentale illegittima. Infatti, la sovrapposizione dei due procedimenti è più apparente e formale che sostanziale, atteso che in entrambe le ipotesi, comunque il manufatto per cui è causa avrebbe dovuto essere demolito: sia che la demolizione intervenga in corso d'opera, sia che la stessa intervenga su un immobile già completato, dal punto di vista sostanziale i poteri esercitati sono i medesimi, poiché l'Amministrazione interviene a tutela degli interessi edilizie e urbanistici rilevando l'incompatibilità del bene costruito o costruendo con i predetti interessi e con la finalità di rimuoverlo definitivamente.
Cass. Sez. III n. 5912 del 14 febbraio 2020 (UP 11 dic 2019)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. Arzaroli
Rifiuti.Principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti
Deve ritenersi consolidato il c.d. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. Ciò comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Occorre tener conto, infatti, dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 178 e 188, d.lg. n. 152/2006, e più in generale dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga", di cui all'art. 174, par. 2, del trattato, e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l'estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione
Consiglio di Stato Sez. II n. 355 del 14 gennaio 2020
Urbanistica.Presupposti per la sanatoria
La sanatoria per così dire "ordinaria", ossia quella disciplinata all'epoca dei fatti di causa dall'anzidetto art. 13 della l. n. 47 del 1985 e, attualmente, dall'art. 36 del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001 (e che in tal senso si distingue quindi da quella "straordinaria", viceversa applicabile entro ben definiti spazi temporali per effetto delle disposizioni speciali introdotte in prosieguo di tempo dall'art. 31 e ss. della l. n. 47 del 1985, dall'art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in l. 24 novembre 2003, n. 326) costituisce lo strumento tipico per ordinariamente ricondurre alla legalità gli abusi edilizi, e la sua utilizzazione non può che essere consentita a chiunque abbia edificato sine titulo, anche a prescindere dalla pregressa sua mancata impugnazione di provvedimenti di diniego a costruire l'opera abusiva, purché ovviamente seguitino a sussistere al riguardo le condizioni inderogabilmente chieste dalla disciplina medesima, ossia sotto il profilo sostanziale la c.d. "doppia conformità", nonché sotto il profilo procedimentale, anche con riguardo a quanto testualmente disposto sia dal predetto art. 13 della l. n. 47 del 1985, sia, ora, dall'art. 36 del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001 la non ancora intervenuta irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la realizzazione dell'abuso.
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