Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lazio (RM) Sez. IIquater n. 8101 del 15 luglio 2020
Urbanistica.Giudicato penale e titolo abilitativo edilizio
La sentenza di assoluzione di un precedente titolare del bene da parte del giudice penale, secondo cui l’opera non avrebbe richiesto un titolo abilitativo o autorizzazione paesaggistica, in quanto di modeste dimensioni, e comunque risalente nel tempo, non vincola il giudice amministrativo. Il giudicato penale non è invocabile se non da parte della persona nei cui confronti si è formato, e con riguardo alla sola sussistenza materiale dei fatti che il giudice penale abbia accertato, come stabilisce l’art. 654 c.p.p.. L’attuale confluenza in un unico procedimento autorizzatorio dei profili edilizi e urbanistici legati alla realizzazione degli impianti (art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003) non significa che la compatibilità di essi con la disciplina propria del territorio sia stata cancellata, ma, piuttosto, che essa andrà valutata in quella sola sede, con divieto di esigere, oltre a ciò, un distinto permesso di costruire (segnalazione e massima O. Romano)
Cass. Sez. III n. 25929 del 11 settembre 2020 (CC 3 lug 2020)
Pres. Andreazza Est. Zunica Ric. Guerra
Urbanistica.Permesso di costruire e conformità alla vigente normativa
Il permesso di costruire richiede la conformità dell’intervento da realizzare (ovvero uno di quelli di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001) alla vigente disciplina urbanistico-edilizia (leggi, regolamenti e strumenti urbanistici), dovendosi riferirsi la vigenza non solo alla fase di presentazione della domanda, ma anche a quella di emanazione del titolo abilitativo, non potendosi immaginare un permesso di costruire emesso in base a una normativa non più applicabile. L’attività amministrativa che si conclude con il rilascio del titolo abilitativo deve pertanto proporsi di assicurare la piena coerenza delle opere da realizzare con l’assetto normativo vigente al momento dell’emanazione del permesso di costruire, dovendosi altresì considerare che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 terzo periodo del d.P.R. n. 380 del 2001, il permesso, una volta rilasciato, viene poi qualificato come “irrevocabile”, il che presuppone che, almeno al momento del suo rilascio, il titolo deve essere conforme alle leggi, ai regolamenti e agli strumenti urbanistici vigenti sino a quel momento, dovendosi cioè tener conto, nell’ottica della piena tutela dell’assetto del territorio, anche dello ius superveniens rispetto all’epoca della presentazione della domanda
Consiglio di Stato Sez., VI n. 5034 del 13 agosto 2020
Elettrosmog.Interesse ad agire da parte di privati in relazione ad installazione di una stazione radio base
Non può ritenersi sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse ad agire la mera circostanza della prossimità dell’opera infrastrutturale ad una scuola elementare, dovendo essere per contro fornita la prova concreta (o quantomeno un principio di prova) del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla sfera giuridica degli stessi ricorrenti. In particolare, deve trattarsi di pregiudizi concreti e oggettivi, che non possono esaurirsi in una mera prospettazione soggettiva e arbitraria di ipotetici immissioni di campi elettromagnetici asseritamente pregiudizievoli alla salute, specie in un caso, quale quello sub iudice, in cui le autorità a ciò preposte (in particolare, ARPA) abbiano escluso che l’opera potesse impattare negativamente sotto il profilo sanitario, con una valutazione certamente non sostituibile da una prospettazione soggettiva dei privati in funzione dell’esercizio di una correlativa azione impugnatoria, a pena di introdurre, attraverso l’elevazione di un astratto interesse alla legalità a criterio di legittimazione, un’inammissibile (perché priva di base legale) azione popolare sulla base di considerazioni e prospettazioni del tutto soggettive del singolo ricorrente.
Abrogazione della disciplina derogatoria in materia di deposito temporaneo di rifiuti
di Giuseppe AIELLO
Deposito temporaneo di rifiuti e COVID. Contrordine compagni
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. II n. 5340 del 1 settembre 2020
Rifiuti.Obblighi di rimozione e bonifica
Dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 22/1997, successivamente traslate nel d.lgs. n. 152/2006, possono ricavarsi le seguenti regole:
- gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento;
- ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente;
- le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), a mezzo di azione in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi;
- a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio special immobiliare.
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