Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 25265 del 8 settembre 2020 (CC 2 lug 2020)
Pres. Rosi Est. Macri Ric. Iovine
Urbanistica.Accertamento del mutamento di destinazione d'uso
L'accertamento del mutamento di destinazione d'uso per difformità totale rispetto al titolo abilitativo dev'essere effettuato, nel caso di lavori in corso d'opera, sulla base dell'individuazione di elementi univocamente significativi, propri del diverso uso cui l'opera è destinata e non coerenti con l'originaria destinazione della medesima. La modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne, così come con la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia all'interno di un vano autorizzato come "vuoto tecnico", in quanto tale tipologia di intervento costituisce circostanza idonea per ritenere la destinazione abitativa dell'immobile
TAR Puglia (LE) Sez. III n. 973 del 2 settembre 2020
Urbanistica.Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
L’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione. Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi: a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico (cfr. sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2471; sez. IV, n. 1504/2015, cit.); b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento
Cass. Sez. III n. 25445 del 9 settembre 2020 (CC 23 lug 2020)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Lentsch
Urbanistica. Parcheggi e permesso di costruire
I parcheggi realizzati nelle aree urbane fuori dal perimetro dell'edificio e quelli, sotterranei o meno, costruiti fuori del centro urbano richiedono il permesso di costruire, conseguendone, in difetto, il reato previsto dall'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
TAR Veneto Sez. II n. 785 del 1 settembre 2020
Urbanistica.Vincoli conformativi e espropriativi
I vincoli conformativi non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico e, a differenza, dei vincoli espropriativi, pur limitando e condizionando l'attività edificatoria, non comportano indennizzi per le limitazioni previste dallo strumento urbanistico e non hanno scadenza temporale
Cass. Sez. III n. 25052 del 4 settembre 2020 (CC 21 lug 2020)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Belmonte
Ambiente in genere.Occupazione abusiva di suolo demaniale e cessazione della condotta
Nel reato permanente di occupazione abusiva di suolo demaniale la condotta antigiuridica, consistente nella acquisizione o nel mantenimento senza titolo del possesso di spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento, cessa con il venir meno dell'abusiva occupazione, ossia dell’uso e del godimento illegittimi
TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 2051 del 11 agosto 2020
Rifiuti.Acque sotterranee
Diversamente dalla precedente disciplina di cui al d.m. n. 471 del 1999, quella attuale prevede gli obblighi di bonifica, con redazione di apposito progetto, soltanto nel caso risultino superati i valori di CSR, in quanto soltanto in tal caso il legislatore qualifica il sito come «contaminato», mentre definisce «sito non contaminato» quello in cui sono stati rilevati valori superiori alle CSC e non alle CSR, eccetto il caso previsto dall’Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prescrive che nel «punto di conformità» delle acque sotterranee, cioè nel punto a valle idrogeologico della sorgente di inquinamento «fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica», per ciascuna sostanza contaminante devono essere rispettati i valori di CSC. Per le acque sotterranee il punto di conformità rappresenta, dunque, il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali e che, in attuazione del principio generale di precauzione, deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all’Allegato 5 della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.
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