Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte EDU Prima Sezione
Case of The J. Paul Getty Trust and others v. Italy
(Application no. 35271/19)
La Corte Europea conferma l'ordine emesso dalle autorità italiane volto al recupero di una statua in bronzo risalente al periodo della Grecia classica dal Getty Museum negli Stati Uniti.
Nel giudizio di oggi della Camera nella causa The J. Paul Getty Trust e altri contro Italia (istanza n. 35271/19), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito, all'unanimità, che non vi era stata:
violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
La causa riguardava un ordine di confisca, emesso dalle autorità italiane, volto al recupero di un oggetto del patrimonio culturale, specificamente il "Giovane Vincitore", una statua in bronzo risalente al periodo della Grecia classica (300-100 a.C.) attribuita a Lisippo. La statua, che sarebbe stata acquistata illegalmente dal J. Paul Getty Trust, è attualmente ospitata presso il Getty Villa Museum a Malibu (California, Stati Uniti d'America). Le autorità italiane hanno agito con l'obiettivo di recuperare un pezzo del patrimonio culturale esportato illegalmente.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2986 del 2 aprile 2024
Acque.PFAS e nozione di inquinamento
Ai sensi dell’art. 74 del d. lgs. 152/2006 l’inquinamento è ravvisabile non solo quando nell’ambiente siano introdotte sostanze sicuramente nocive, ma anche nel caso di pericolosità solo potenziale, ovvero di sostanze che “possono nuocere” alla salute umana. L’inquinamento poi si verifica, sempre secondo la norma, per il solo fatto che la sostanza con queste proprietà venga introdotta nell’ecosistema, non richiedendosi che essa in concreto abbia già raggiunto concentrazioni superiori ai valori limite; in altre parole, legittima non solo interventi successivi ad un pregiudizio già verificatosi, ma anche interventi di prevenzione. Infine, sempre secondo le norme citate, lettera gg) del comma 2, il concetto di sostanza inquinante comprende “in particolare” le sostanze tabellate, ma non è esaustivo, riflettendo con ciò un dato scientifico scontato, per cui la pericolosità di una sostanza può emergere dopo periodi anche lunghi di uso in cui la si ritiene innocua.
Cass. Sez. III n. 14720 del 10 aprile 2024 (UP 13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Tricomi
Rifiuti.Occasionale trasporto rifiuti pericolosi propri
Anche l'occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell'esercizio della propria attività d'impresa richiede l'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali, sia pur nell'apposita sezione di cui all'art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 e secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione. L'inadempimento di tali obblighi di comunicazione e iscrizione integra la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 2997 del 2 aprile 2024
Rifiuti.Messa in sicurezza e rimozione ed obblighi della curatela fallimentare
Nella sua qualità di detentore dei rifiuti, secondo il diritto sia interno, sia comunitario, quale gestore dei beni immobili inquinati, il curatore fallimentare è perciò senz’altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero. Si tratta di un’applicazione del principio “chi inquina paga”, che nella sua accezione comunitaria non richiede anche la prova dell’elemento soggettivo, né l’avvenuta successione, configurando la direttiva n. 2004/35/CE la responsabilità ambientale nei termini di una responsabilità oggettiva. La responsabilità della curatela fallimentare nell’eseguire la bonifica dei terreni di cui abbia acquisito la detenzione per effetto dell’inventario fallimentare dei beni ex artt. 87 e segg. L. Fall. può dunque prescindere dall’accertamento dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno constatato.
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 25 aprile 2024
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un progetto che possa provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale – Articolo 5 e allegato II – Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali – Articolo 8 e allegato V – Classificazione dello stato delle acque superficiali – Articolo 11 – Programma di misure – Progetto di estrazione di acqua da un lago di superficie inferiore a 0,5 km²»
Cass. Sez. III n. 14721 del 10 aprile 2024 (UP 13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Venturini
Rifiuti.Concorso tra illecita gestione e gestione illecita di veicoli fuori uso
Il reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. b), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 può concorrere materialmente, se riguardante rifiuti consistenti in veicoli fuori uso, con il reato di cui all'art. 13 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, in quanto mentre la prima contravvenzione attiene ad una azione diversificata di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi svolta in assenza di preventiva autorizzazione, la seconda fattispecie è integrata da una attività imprenditoriale di gestione dei veicoli fuori uso non soggetta ad autorizzazione ambientale preventiva, svolta in violazione di una serie di prescrizioni specifiche dettate non solo per la salvaguardia dell'ambiente ma anche per il riutilizzo ottimale dei veicoli
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