Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Puglia (LE) Sez. II n. 934 del 20 luglio 2023
Rifiuti.Ordine di rimozione
Alla luce del dato testuale dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, che non contempla una fattispecie di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del fondo, è evidente che l’ordine di rimozione dei rifiuti può essere rivolto a questi solo quando l’Amministrazione ne dimostri almeno la corresponsabilità in uno con gli autori dell’illecito, avendo il proprietario posto in essere una condotta, sia essa a carattere commissivo od omissivo, purché in ogni caso assistita da dolo o colpa. Ne consegue l’illegittimità di un ordine di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolto al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità di proprietario, qualora difetti un’adeguata dimostrazione, da parte dell’amministrazione procedente, dell’imputabilità soggettiva della condotta contestata sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione
Una sentenza discutibile e lacunosa: il T.A.R. del Lazio respinge i ricorsi contro il megatermovalorizzatore di Roma
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1879 del 18 luglio 2023
Rifiuti.Individuazione del responsabile della contaminazione
L'assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte del proprietario dell'area non esclude il potere/dovere dell'amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 244, co. 2, d.lgs. 152/2006 né elide il dovere di quest'ultimo di porre rimedio all'inquinamento stesso. L'identificazione del responsabile ad opera della provincia o della città metropolitana ex art. 244 cod. amb. costituisce, infatti, un'attività doverosa posta a presidio del principio "chi inquina paga" e del primario interesse alla rimozione della fonte dell'inquinamento. Pertanto, fintanto che siffatto interesse non trovi piena soddisfazione con la completa rimozione delle passività ambientali, permane il dovere, sancito dall'art. 244, co. 2, cod. amb., di identificare il soggetto autore della contaminazione.
Giustizia ambientale e giustizia climatica: così vicine, così lontane
di Alberto GALANTI
TAR Sardegna Sez. I n. 548 del 18 luglio 2023
Rifiuti.Assimilazione a discarica di un intervento di messa in sicurezza permanente
L’art. 3, comma 3, del d.l. 25 gennaio 2012, così come modificato dalla novella del 2021, nell’affermare, ai fini dell’interpretazione autentica dell’art. 185 del D.lgs. n. 152/2006, l’equiparazione al suolo (e la gestione attraverso i soli procedimenti di bonifica) si riferisce alle “…matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione…” non può trovare applicazione all’ipotesi, quale il caso di specie, in cui il materiale non sia, in grandissima parte, qualificabile come “riporto” ma come residuo di attività produttive, identificabile in modo separato e distinto (appunto come rifiuto). Invero l’art. 240, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 152/2006 definisce la messa in sicurezza permanente come “… l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente …”, precisando che “… in tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici …”. L’art. 239, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 specifica, poi, che quanto disposto al Titolo V non si applica “ … all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto …”, precisando che in tale ipotesi “… qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo …”. Dunque, nell’ipotesi in cui le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati, la volontà del legislatore è quella di voler assoggettare in tale evenienza la messa in sicurezza al regime autorizzatorio di cui al Titolo IV previsto per le discariche di rifiuti.
Il principio di precauzione: una importante sentenza del Consiglio di Stato
di Gianfranco AMENDOLA
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