Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Possibilità di classificazione di un rifiuto con origine sconosciuta
di Mauro SANNA
Consiglio di Stato Sez. V n. 5219 del 25 maggio 2023
Ambiente in genere.VIA e VAS
La VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l'amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall'amministrazione; la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell'entità dell'impatto ambientale dell'opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all'opzione "zero", qualora l'impatto non sia evitabile neanche con l'adozione di cautele. Mentre la VAS compie una valutazione di piani e programmi in senso più in orizzontale e dunque generale su effetti negativi per l’ambiente e, soprattutto, sulle possibili misure di mitigazione, quello compiuto nella VIA sui singoli progetti ossia gli atti applicativi del piano (che debbono essere coerenti con la pianificazione oggetto della VAS) è giocoforza un giudizio più in verticale e dunque condotto con maggiore analiticità, approfondimento e specificità con riguardo non solo agli effetti ma anche – e soprattutto – alle misure di mitigazione e di compensazione da implementare con il progetto stesso
Cass. Sez. III n. 24676 del 8 giugno 2023 (UP 10 mag 2023)
Pres. Ramacci Rel. Galterio Ric. Romano
Rifiuti.Caratteristiche della gestione illecita
In tema di gestione illecita,La rilevanza della "assoluta occasionalità" ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall’orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea. Occorrendo pertanto un accertamento specifico da parte del giudice sulla base delle concrete caratteristiche e modalità della condotta, sono stati ritenuti dall’elaborazione giurisprudenziale formatasi in subjecta materia indici sintomatici dell’abusiva gestione la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5038 del 22 maggio 2023
Urbanistica.Fiscalizzazione abuso edilizio
La c.d. “fiscalizzazione” dell’abuso ex art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 non condiziona la legittimità della ordinanza di demolizione, trattandosi di sub-procedimento che assume rilievo nella successiva fase di esecuzione della stessa. In particolare, l'applicabilità della sanzione pecuniaria può essere decisa dall'Amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico. La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso alla applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire. Con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere non abusive
Cass. Sez. III n. 21469 del 19 maggio 2023 (UP 20 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Garau ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva ed opere di urbanizzazione
Nella lottizzazione abusiva, se da un lato la mancata e/o difficile realizzazione di opere di urbanizzazione non osta alla configurazione dell’illecito, dall’altro essa rischia di gravare ancor più sull’autonomia organizzativa del territorio in capo alla P.A., costringendola ad interventi di tal fatta a proprie spese. Per la configurazione del reato di lottizzazione abusiva, non è necessaria l'avvenuta esecuzione di opere di urbanizzazione, essendo sufficiente che - attraverso un'attività materiale od anche esclusivamente negoziale - il proprietario del suolo proceda al suo frazionamento a scopo inequivocabilmente edificatorio. Tanto, invero, è in linea e, anzi, costituisce l’inevitabile portato della natura del reato di lottizzazione, quale fattispecie a consumazione anticipata, per cui, essendo il predetto illecito integrato non soltanto dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di un'urbanizzazione non prevista, o diversa da quella programmata, la mancata edificazione di opere di urbanizzazione – che per loro natura conseguono di norma ad una già intervenuta trasformazione, anche solo in via negoziale, del territorio - assume inevitabilmente il carattere di un profilo meramente descrittivo e marginale, oltre che successivo ed eventuale, e non necessario, del nucleo essenziale del reato lottizzatorio, costituito del pregiudizio alla riserva di pianificazione urbanistica ed edilizia della P.A.
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 15 giugno 2023
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Articolo 6, paragrafo 3 – Preesame di un piano o progetto volto a determinare la necessità di una valutazione opportuna dell’incidenza di tale piano o di tale progetto su una zona speciale di conservazione – Motivazione – Misure che possono essere prese in considerazione – Progetto di costruzione di un’abitazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Norme procedurali in forza delle quali l’oggetto della controversia è determinato mediante i motivi sollevati al momento della presentazione del ricorso
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