Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. V n. 4632 del 7 giugno 2022
Rifiuti.Autorizzazione unica
L’autorizzazione unica per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili ovvero di smaltimento e recupero di rifiuti costituisce, “ove occorra”, anche variante allo strumento urbanistico comunale, il diniego del Comune all’approvazione di una siffatta variante non ha autonoma ostatività, non essendo di per sé preclusivo al rilascio dell’autorizzazione suddetta. Il superamento nel contesto “conferenziale” dell’opposizione comunale alla variante è esattamente lo scopo del procedimento speciale delineato dal legislatore e solo eccezionalmente l’autorità procedente può negare l’autorizzazione su ragioni di esigenze di variante laddove il contesto della conferenza sia per il resto non ostativo. Invero, il procedimento delineato dalla disciplina normativa in materia di conferenza di servizi deve ispirarsi alla ricerca di una soluzione concordata, ciò costituendo un obiettivo tendenziale da realizzare “ove possibile”, dovendo la Conferenza tener conto di eventuali dissensi manifestati dalle amministrazioni partecipanti al procedimento, purché si tratti di dissenso “c.d. costruttivo”, ovvero sia congruamente motivato, non si riferisca a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e rechi le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso
Cass. Sez. III n. 22181 del 8 giugno 2022 (UP 7 apr 2022)
Pres. Andreazza Est. Pazienza Ric. Bibbiani
Urbanistica.Abusi edilizi e particolare tenuità del fatto
Per ciò che concerne le violazioni urbanistiche e paesaggistiche, ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis c.p. deve ritenersi che la consistenza dell'intervento abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e caratteristiche costruttive) costituisce solo uno dei parametri di valutazione. Riguardo agli aspetti urbanistici, in particolare, assumono rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento. Indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto è, inoltre, la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali)
Consiglio di Stato Sez. VII n. 4545 del 3 giugno 2022
Ben culturali.Parchi archeologici e differenza con parchi e aree naturali
I Parchi Archeologici non vanno confusi con i parchi e le aree naturali protette di cui alla l. n. 394/1991: quest’ultima legge ha la finalità di garantire “la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese” (art. 1 comma 1); e, per patrimonio naturale del Paese, devono intendersi “le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale” (art. 1 comma 2). La legge n. 394/1991 è una legge di tutela dell’ambiente, laddove i parchi archeologici attengono alla tutela del patrimonio culturale. Un parco archeologico, in altre parole, non rientra nell’ambito di applicazione della l. n. 394/1991, che si riferisce ai parchi intesi come aree naturali.
TAR Sardegna Sez. I n. 472 del 4 luglio 2022
Beni Ambientali.Annullamento in autotutela di autorizzazione all’esecuzione di lavori
La Soprintendenza ai beni paesaggistici, dopo aver rilevato, a seguito di un sopralluogo nell’area di cantiere, che i lavori in corso di esecuzione e quelli ancora da eseguire, oggetto di procedimento in conferenza di servizi presso il Suape del Comune di Arbus, potevano arrecare un grave danno all’area protetta da rigorosi vincoli di immodificabilità, ha ritenuto, nell’esercizio dei suoi poteri, di inibire ogni ulteriore compromissione dell’area protetta ed ha quindi annullato in autotutela anche l’atto con il quale, sulla base di una diversa rappresentazione della realtà, aveva in precedenza ritenuto che i lavori potessero essere realizzati (sia pure con le prescrizioni imposte dalla Regione). Tenendo conto, peraltro, che il precedente atto di assenso era risultato privo di ogni effetto per la mancata conclusione della conferenza di servizi.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4355 del 30 maggio 2022
Ambiente in genere.VIA e discrezionalità
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il sindacato giudiziale, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di separazione dei poteri, è consentito soltanto quando risulti violato il principio di ragionevolezza.
Cass. Sez. III n. 23826 del 21 giugno 2022 (UP 16 mar 2022)
Pres. Marini Est. Andronio Ric. Genna
Urbanistica.Prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive
La prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell’opera e proprietario, la presenza di quest’ultimo “in loco” e lo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi
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