Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 15676 del 22 aprile 2022 (CC 13 apr 2022)
Pres. Aceto Est. Scarcella Ric. Galli
Ambiente in genere.Concessioni demaniali marittime e pronuncia Adunanza Plenaria Consiglio di Stato
La pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato rinviando al 31/12/2023 la disapplicazione della normativa nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità ludico-ricreative, ha prodotto effetti solo ed esclusivamente rispetto alle concessioni che hanno beneficiato di tali proroghe, determinandone la sopravvivenza sino alla data individuata, e tali non sono la concessioni già scadute.
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 2157 del 31 marzo 2022
Beni ambientali. Volumi interrati e divieto di sanatoria
Il regime della tutela paesaggistica è indifferente alla circostanza che i volumi siano fuori terra o interrati: in entrambi i casi le opere non possono conseguire l’assenso paesaggistico se realizzate in assenza della preventiva autorizzazione, con conseguente preclusione dell’autorizzazione paesaggistica postuma. Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce infatti a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. La stessa lettera dell’art. 167, c. 4, d.lgs. n. 42/2004, che, nel consentire l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai «lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati», preclude all'interprete di ampliare la portata della norma – che costituisce eccezione al principio generale della necessità del previo assenso codificato dal precedente art. 146 – per ammettere fattispecie che da essa sono escluse, senza distinzione alcuna
Corte di giustizia (Settima Sezione) 28 aprile 2022
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Ambiente – Direttiva 2008/56/CE – Politica per l’ambiente marino – Articolo 5 – Strategie per l’ambiente marino – Articolo17, paragrafi 2 e 3 – Assenza di riesame, entro i termini, della valutazione iniziale e della definizione del buono stato ecologico, nonché dei traguardi ambientali – Assenza di invio alla Commissione europea, entro i termini, dei dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame»
La Corte di giustizia europea ed i TMB italiani
di Mauro SANNA
Corte costituzionale n. 106 del 28 aprile 2022
Oggetto: Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Abruzzo - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti - Previsione che per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a V.I.A., la comunicazione di variazione non sostanziale non è soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale, né può essere subordinata a ulteriori pareri. Sanità pubblica - Misure per il superamento del precariato del personale convenzionato a tempo determinato dell'Emergenza sanitaria territoriale - Possibilità per le ASL di assegnare gli incarichi di Emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato da almeno tre anni presso la stessa ASL.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale
TAR Campania (NA) Sez. V n. 2090 del 29 marzo 2022
Ambiente in genere.Procedura di screening
L'oggetto dello screening è, sostanzialmente, l'"impatto ambientale", ovvero "l’alterazione" dell'ambiente lato sensu inteso: con la differenza che lo stesso svolge una funzione preliminare, nel senso che "sonda" la progettualità e, solo ove ravvisi effettivamente una “significatività” della stessa in termini di incidenza negativa sull'ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione. Lo screening, dunque, in considerazione dell’autonomia riconosciutagli dallo stesso Codice ambientale, che all'art. 19 ne disciplina lo svolgimento, è esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, meno complessa della V.I.A., la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse. Per questo motivo è spesso definito, in maniera impropria, come un subprocedimento della V.I.A., pur non essendo necessariamente tale.
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