Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 2384 del 21 gennaio 2025 (CC 10 ott 2024)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Martucci
Urbanistica.Limiti all'attività edilizia libera
La particolare disciplina dell’attività edilizia libera non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli interventi urbanistici. L’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, consente la realizzazione delle opere ivi indicate, in regime di attività edilizia libera, solo «nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio» di cui al d.lgs. n. 42 del 2004. Dunque, il regime dell’attività edilizia libera, ovvero non soggetto ad alcun titolo abilitativo, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le previsioni indicate nell’incipit della stessa.
Consiglio di Stato Sez. V n. 128 del 8 gennaio 2025
Ambiente in genere.Condizioni sufficienti per il legittimo esercizio del potere extra ordinem da parte del Sindaco
Rientrano tra le condizioni ritenute sufficienti per il legittimo esercizio del potere extra ordinem riconosciuto al Sindaco dall’art. 54, comma 4, TUEL: la sussistenza di un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, che imponga di provvedere per porre rimedio a situazioni contingibili (cioè eccezionali o straordinarie che mettano in pericolo appunto l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento) e urgenti, cioè da fronteggiare nell’immediatezza; il requisito dell’imprevedibilità, da intendersi come non impedito dalla protrazione nel tempo dello stato di incuria ovvero dalla conoscibilità od anche dall’imputabilità alla stessa amministrazione della situazione di pericolo che si intende rimuovere, potendosi configurare anche quando sia imprevedibile l’evoluzione pregiudizievole, che appaia imminente, di una situazione pericolosa già nota o addirittura provocata. La circostanza che la vicenda sia già nota all'amministrazione non ha ex se rilevanza sull'esistenza o meno del pericolo di danno, sia in relazione al suo aspetto ontologico, sia in rapporto alle vicende della situazione stessa, siano esse di aggravamento o comunque di modifica. Infatti, l'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non può considerarsi un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze extra ordinem ex art. 54 comma 4, T.U. enti locali
Cass. Sez. III n. 3043 del 27 gennaio 2025 (CC 18 dic 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. PM in proc. Maiello
Urbanistica.Termine per l'esecuzione dell'ordine giudiziale di demolizione a cura e spese del condannato
In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato imposto dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna, il condannato ha il diritto di procedervi a proprie spese e cura nel termine di novanta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza, termine scaduto il quale il condannato (o l’interessato) non è legittimato a chiedere la sospensione o la revoca dell’ingiunzione, emessa dal pubblico ministero in esecuzione della sentenza, per poter procedere a proprie spese e cura.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 69 del 7 gennaio 2025
Urbanistica.Contributo di costruzione
Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale
Interpretazione secondo buona fede degli accordi in materia urbanistica
(nota a Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2024, n. 7435).
di Michele Ricciardo CALDERARO
Consiglio di Stato Sez. II n. 10459 del 30 dicembre 2024
Urbanistica.Lottizzazione cartolare
Attraverso la fattispecie della lottizzazione abusiva cartolare il legislatore ha inteso conferire una particolare protezione giuridica all’ordinata pianificazione urbanistica e al corretto uso del territorio, riservando la relativa tutela alla P.A., incaricata di vigilare affinché l’assetto urbanistico-edilizio non sia alterato da iniziative di privati che intervengano al di fuori di una corretta programmazione. Il territorio è, infatti, un bene di rilievo costituzionale e la sua protezione impone l’inibizione di interventi modificativi della fisionomia urbanistica della zona, laddove essi non siano previamente pianificati. La fattispecie della lottizzazione abusiva è a forma libera, rilevando il risultato finale dell’abusiva trasformazione della destinazione (in questa ipotesi agricola) del terreno. Non a caso la portata della disposizione di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 non è stata puntualmente circoscritta dal legislatore, la lottizzazione abusiva cartolare potendosi fondare su elementi indiziari, oltre che sullo scopo, non equivoco, dell’utilizzo ai fini edificatori di un terreno agricolo. La lottizzazione abusiva è, in definitiva, un fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere di cui si compone e talora ne prescinde, come nel caso del mutamento di destinazione d’uso di complessi edilizi regolarmente assentiti. La statuizione, che costituisce il portato di una giurisprudenza consolidata, è coerente con la stessa nozione di abusività della lottizzazione, la quale implica una valutazione non atomistica, bensì globale delle attività intraprese.
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