Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Friuli VG Sez. I n. 294 del 29 settembre 2021
Ambiente in genere.Svolgimento della procedura di VAS
Riguardo al “momento” di svolgimento della procedura di VAS tale valutazione deve essere effettuata prima dell’approvazione del piano in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l’espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione; tanto che l’art. 11 cit., comma 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione. La procedura di VAS - quale passaggio endo-procedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma. Invece, dovrà essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive. Atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita primadell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive.
Corte di giustizia (Sesta Sezione) 6 ottobre 2021
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271/CEE – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Assenza di reti fognarie per le acque urbane in taluni agglomerati – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane in taluni agglomerati – Costruzione e gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da siffatti impianti – Aree sensibili – Trattamento più spinto delle acque reflue»
Cass. Sez. III n. 37566 del 15 ottobre 2021 (UP 20 lug 2021)
Pres. Andreazza Est. Di Stasi Ric. Felletti
Aria. Reato di cui all'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il reato di cui all'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che ha sostituito con continuità normativa l’art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203), che punisce, per quanto qui rileva, chi “inizia ad installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione” ha natura di reato permanente, la cui consumazione perdura fino al rilascio della prescritta autorizzazione. La norma è, infatti, finalizzata alla tutela della qualità dell'aria e l'autorizzazione costituisce il mezzo di controllo preventivo sugli impianti inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, per cui il reato permane fino a che il competente ente territoriale non abbia effettuato tale controllo
TAR Toscana Sez. II n.1265 del 4 ottobre 2021
Rifiuti.Assunzione obbligo convenzionale di bonifica
Un obbligo convenzionale di bonifica, giustificato nella complessiva dinamica dei rapporti tra le parti, non può ritenersi illegittimo per violazione del richiamato principio “chi inquina paga”, giacché assunto da parte di soggetto che ben sapeva di non aver causato l’inquinamento e a fronte di posizioni di vantaggio al soggetto medesimo derivanti dalla convenzione
Cass. Sez. III n. 36779 del 11 ottobre 2021 (CC 14 lug 2021)
Pres. Sarno Est. Di Stasi Ric. Natrans
Rifiuti.Illecita gestione
Il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs 152/2006 è integrato dall’effettuazione illecita di una delle attività ivi menzionate, mentre l’art. 212 d.lgs 152/2006 regola il diritto ad ottenere l’iscrizione per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (che per i cittadini di Stati non membri della UE opera in condizione di reciprocità) ma non esclude la necessità delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione prescritte dagli artt. 208-216 per l’esercizio lecito dell’attività di gestione di rifiuti sul territorio nazionale. La normativa, peraltro, prevede anche modalità speciali di iscrizioni relative all’ipotesi specifica di trasporto transfrontaliero dei rifiuti: l’articolo 194 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, modificato dall'articolo 17 del d.Lgs. 205/2010, prevede, infatti, che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del Decreto legislativo 152/2006.
Consiglio di Stato Sez. III n.6677 del 7 ottobre 2021
Alimenti.Vendita di pane parzialmente cotto
In base al combinato disposto degli artt. 14, comma 4, l. 4 luglio 1967, n. 580, e dell’art. 1 del relativo regolamento attuativo emanato con d.P.R. n. 502 del 1998, la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento; solo in caso di impossibilità di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita, può eccezionalmente farsi luogo a confezionamento in tale area, “fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”; poiché la finalità primaria della disposizione regolante tale attività è quella di garantire l’igiene e la sicurezza alimentare, sicuramente non è conforme a tale disciplina una modalità, quale quella accertata in concreto, che consente al singolo consumatore, prima di procedere al confezionamento, di toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti
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