Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Puglia (BA) Sez. II n. 462 del 13 marzo 2021
Ambiente in genere.Principio di precauzione
Il principio di precauzione ambientale comporta l'obbligo per le Autorità amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. Tale anticipazione è del pari legittima in relazione ad un'attività potenzialmente pericolosa, idonea a determinare rischi che non sono oggetto di conoscenza certa, compresa l'ipotesi di danni che siano poco conosciuti o solo potenziali. Sicché, rispetto ad una situazione di tal genere, il principio di precauzione impone che l'Autorità amministrativa interessata ponga in essere un'azione di prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3096 del 15 aprile 2021
Urbanistica.Violazione sismica ed annullamento sanatoria
Un provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria si giustifica in ragione della ravvisata assenza della necessaria autorizzazione sismica, in violazione dell’art. 94 comma 1 del DPR 380/2001. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del T.U., ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo Sportello unico per l’edilizia deve acquisire preventivamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano in particolare (lett. c) “le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione per le costruzioni in zone sismiche di cui all’art. 94” (segnalazione Ing. M. Federici)
Nuovi obiettivi europei sui rifiuti: tra piani, strategie e calcoli
di Alberto PIEROBON
TAR Marche Sez. I n. 207 del 12 marzo 2021
Rifiuti.Curatela fallimentare
La curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente e alla messa in sicurezza di siti contaminati, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando la curatela negli obblighi strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. E’ pertanto esclusa una responsabilità del curatore del fallimento quale soggetto obbligato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal fallito, o quale destinatario degli obblighi ripristinatori di cui al T.U.A., non essendo il curatore né l’autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuto, né l’avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore. Né si può sostenere che, escludendo qualsiasi coinvolgimento della curatela, si finirebbe per trasferire direttamente sulla collettività gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti prodotti dall’attività di impresa. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, se si ammettesse la legittimazione passiva del curatore si determinerebbe un sovvertimento del principio “chi inquina paga”, scaricando i costi su soggetti - i creditori - che non hanno alcun legame con l’inquinamento. Pertanto, quando gli obblighi di bonifica ambientale derivano dallo svolgimento dell’attività di impresa nel periodo antecedente al fallimento, senza che vi sia stata una continuazione dell’attività, un’eventuale ed ipotetica responsabilità della curatela si tradurrebbe in una responsabilità di mera posizione, il che non è conforme al principio “chi inquina paga”. In sostanza, si finirebbe per scaricare i costi connessi alla produzione dei rifiuti e della loro permanenza impropria in loco, su soggetti, quali i creditori, che con l’inquinamento stesso non hanno alcun collegamento, che non hanno concorso alla produzione dei rifiuti e al conseguente inquinamento e che pertanto non possono farsi carico dell’interesse della collettività al loro trattamento e smaltimento.
Cass. Sez. III n. 10123 del 16 marzo 2021 (UP 20 gen 2021)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Selvaggio
Urbanistica.Lottizzazione prescrizione del reato e confisca
Qualora il giudice abbia rilevato una diversa data di consumazione del reato rispetto a quanto indicato dal capo di imputazione a seguito della audizione di testimoni, nel prendere atto che la prescrizione, decorrente dalla nuova data, è maturata, se l’accertamento del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo si è completato nel momento che ha coinciso con l’accertamento della – diversa - data di consumazione egli legittimamente, nel dichiarare la prescrizione, può disporre anche la confisca del terreno e delle opere abusivamente realizzate.
29 January 2021
Nella relazione (in lingua inglese) sull’attività operativa, Eurojust fornisce una panoramica concisa e aggiornata delle problematiche giuridiche e operative emerse da circa 60 casi di criminalità ambientale transfrontaliera deferiti all’Agenzia nel periodo 2014-2018.6. Mette in evidenza le migliori pratiche che hanno consentito alle autorità nazionali di instaurare un clima di fiducia, assicurare l’efficienza delle indagini e un’effettiva azione penale per i reati ambientali nonché sviluppare una cooperazione sostenibile, non solo all’interno dell’UE ma anche con i paesi terzi. Alcuni esempi pratici illustrano il modo in cui i paesi interessati hanno raggiunto un’intesa su concetti giuridici, scambiato informazioni, coinvolto tutti i soggetti interessati necessari per gli interventi, definito una strategia comune e ottenuto insieme risultati positivi.7.La relazione descrive inoltre le principali problematiche insite nello specifico nelle attività di indagine e di esercizio dell’azione penale per i casi di criminalità ambientale, oltre a presentare le seguenti raccomandazioni intese a sfruttare meglio i potenziali vantaggi derivanti da una cooperazione transfrontaliera efficace e tempestiva
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