Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. civ. Sez. II n. 6897 del 11 marzo 2021 (ud. 26 gen 2021)
Pres. Gorjan Est. Criscuolo Ric. Comune Romano S'Ezzelino
Elettrosmog.Livelli di emissione
L'esigenza di adottare le soluzioni ispirate al principio di precauzione legittima l'interpretazione secondo cui ai fini dell'applicazione dei più rigorosi livelli di emissione non sia necessario il riscontro di un'effettiva ed attuale utilizzazione da parte delle persone degli edifici rispetto ai quali deve essere misurato il livello di emissioni, ma che sia sufficiente la sola potenziale destinazione del bene, a prescindere dalla sua poi concreta utilizzazione in conformità della destinazione (segnalazione Ing. M. Federici)
TAR Toscana Sez. II n. 333 del 5 marzo 2021
Rifiuti.Attivazione procedure di bonifica
È noto che l’art. 245, comma 2, cit. stabilisce che “è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità” e quando ha espressamente manifestato la volontà di procedere in tal senso ciò è palesemente incompatibile con la volontà di sottrarsi all’obbligo di bonifica.
Cass. Sez. III n. 8795 del 4 marzo 2021 (PU 2 dic 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Di Stasi Ric. Lazzarini
Danno ambientale.Legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali
In tema di reati ambientali, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 318, comma 2, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell'Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente; tutti i soggetti diversi dallo Stato, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e concreti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 17 marzo 2021
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articoli 5 e 8 – Divieto di ricorrere a qualsiasi metodo di cattura degli uccelli – Articolo 9, paragrafo 1 – Autorizzazione a ricorrere in virtù di una deroga a un siffatto metodo consacrato dagli usi tradizionali – Presupposti – Assenza di altra soluzione soddisfacente – Giustificazione dell’assenza di “altra soluzione soddisfacente” con la sola preservazione di detto metodo tradizionale – Selettività delle catture – Normativa nazionale che autorizza la cattura di uccelli tramite l’impiego di vischio»
TAR Friuli V.G. Sez. I n. 63 del 25 febbraio 2021
Elettrosmog.5G limiti di esposizione valori di atenzione ed obiettivi di qualità
Spetta allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 L. n. 36/2001, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, e non potendo il Comune, in nessun caso, introdurre limiti che vadano a sovrapporsi o a condizionare l’attuazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e la transizione al 5G mediante l’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze (per tacere dell’attuazione delle politiche europee di sviluppo del 5G). Gli Enti locali non sono titolari di alcuna potestà normativa in ordine alla determinazione di criteri, maggiormente limitativi o rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico o alla introduzione di divieti generali o di misure generali interdittive a contenuto radioprotezionistico
TAR Toscana Sez. II n. 294 del 23 febbraio 2021
Urbanistica.Pianificazione portuale e pianificazione urbanistica +++++
La pianificazione portuale ha altro oggetto rispetto a quello urbanistica. Quest’ultima ha la funzione di disciplinare l’ordinato sviluppo dell’assetto del territorio e, pertanto, viene logicamente delimitata alle aree aventi funzione di cerniera tra porto e città. Il piano regolatore portuale, invece, ha la funzione di tutelare un diverso pubblico interesse, quello al corretto svolgimento e sviluppo dei traffici navali nel porto e, pertanto, trova unica e compiuta disciplina nell’ambito della legislazione marittima e, in particolare, nella legge n. 84/1994. Quest’ultima costituisce unica fonte per la disciplina dell’assetto dei porti compresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale, sicché non può darsi alcun presupposto per l’applicazione, nemmeno analogica, della normativa urbanistica che, si ripete, è invece preordinata a disciplinare altro e diverso ambito di interesse pubblico, ovvero lo sviluppo del territorio.
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