Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di Giustizia (Grande Sezione) 10 novembre 2020(*)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate»
Cass. Sez. III n. 29815 del 27 ottobre 2020 (UP 9 set 2020)
Pres. Aceto Est. Gai Ric. Torre
Urbanistica.Realizzazione di finestre e luci su immobili sottoposti a vincolo
La realizzazione di finestre e luci su immobili sottoposti a vincolo paesistico e ambientale in difformità del permesso di costruire costituisce variazione essenziale ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 punita ai sensi dell'art. 44 lett. c) del citato d.P.R. n. 380 del 2001
TAR Campania (NA) Sez. VIII n.4377 del 9 ottobre 2020
Urbanistica.Provvedimento di sgombero
Il provvedimento di sgombero, una volta che richiami l’inottemperanza all’ordine di demolizione, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività. L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali le ordinanze di sgombero che seguono la demolizione e la stessa acquisizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, dunque, non devono essere preceduti da tale comunicazione, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime.
Cass. Sez. III n. 29816 del 27 ottobre 2020 (UP 9 set 2020)
Pres. Aceto Est. Gai Ric. Matigne ed altro
Caccia e animali.Attività venatoria e maltrattamento di animali
Anche l’uccisione di un animale deve avvenire senza infliggere ulteriori sofferenze non necessarie laddove “senza necessità” vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Sussiste pertanto il reato di maltrattamenti di animali qualora all’animale sia stata inflitta una non necessaria e inutile sofferenza conseguente alla mancata uccisione con un colpo di grazia che, se prontamente intervenuto, avrebbe impedito ulteriori sofferenze, avendolo rinchiuso, ancora in vita, all’interno del cassone del veicolo che lo trasportava sottoponendolo a sevizie insopportabili.
Cass. Sez. Un. civili n. 23908 del 29 ottobre 2020 (Ud. 20 ott. 2020)
Pres. Sprito Est. Giusti Ric. Marina Porto Antico s.p.a
Acque.Illecito scarico a mare di un rivo adibito a pubblica fognatura e giurisdizione
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - non ricadendo nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi configurata dall'art. 133, comma 1, lettera c), c.p.c. - la domanda, inibitoria e risarcitoria da illecito scarico a mare di un rivo adibito a pubblica fognatura, promossa, nei confronti della P.A. e del suo concessionario, gestore del servizio idrico integrato, dal concessionario di un compendio demaniale destinato a porto turistico, allorché, a fondamento della proposta azione, siano denunciate una mera attività materiale e l'omissione di condotte doverose in violazione del generale principio del neminem laedere, e senza che vengano in rilievo atti e provvedimenti amministrativi di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione (segnalazione Avv. M. Balletta)
TAR Campania (SA) Sez. II n.1383 del 13 ottobre 2020
Urbanistica.Asservimento del fondo
In caso di edificazione, l’asservimento di un fondo, implicato dal suo asservimento per lo sfruttamento edilizio di altra area, facente parte dello stesso lotto (c.d. concentrazione volumetrica) o di altro diverso lotto (c.d. cessione di cubatura), costituisce una qualità oggettiva dello stesso, opponibile ai terzi, che continua a seguire il fondo anche nei successivi trasferimenti a qualsiasi titolo intervenuti in epoca successiva ed i cui effetti derivanti hanno carattere definitivo ed irrevocabile, provocando la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, con permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario
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